Il processo amministrativo diventa online

Trattazione solo da remoto nel processo amministrativo fino al 31 gennaio 2021

Chi vuole discutere, può farlo solo a distanza, con varie procedure:

  • tra il 9 e il 20 novembre 2020, sia per le udienze di merito che per le camere di consiglio, si chiede il collegamento in remoto con un’istanza che va depositata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale (articolo 25 comma 3 Dl 137/2020).

  • Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 le parti possono depositare la stessa istanza nel termine per il deposito delle memorie di replica (20 giorni prima dell’udienza, che diventano 10 nei riti abbreviati tipo (articolo 25 comma 1 Dl 137/2020).

Sempre dal 9 novembre al 31 gennaio 2021, se non si vuole presenziare alla trattazione orale da remoto chiesta dall’avversario, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente quello dell’udienza stessa. Il difensore che deposita tali note o la richiesta di passaggio in decisione è considerato presente a ogni effetto in udienza. Tra il 9 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, se non è stata richiesta trattazione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.

Aumentano anche i poteri del Collegio, in quanto, pronunciandosi in sede di richiesta di sospensiva, il Collegio può ritenere possibile una sentenza in forma semplificata (articolo 60 cpa), e chiudere subito la lite, omettendo ogni avviso alle parti. Le parti litiganti quindi possono aver chiesto un provvedimento cautelare (sospensiva temporanea) semmai senza discussione da remoto, ed invece ottenere (o subire) una più articolata pronuncia (sentenza definitiva) immediata.

L’istanza di trattazione da remoto è sempre accolta dal presidente se proviene congiuntamente da entrambe le parti, mentre è soggetta a valutazione negli altri casi. Anche se non viene chiesta dalle parti, la discussione orale in remoto può essere comunque disposta con decreto dal Presidente, se da questi ritenuta necessaria. I principali casi già verificatisi sono così sintetizzabili: un’istanza di trattazione orale da remoto, presentata tardivamente, consente al presidente di negare la trattazione da remoto (Consiglio di Stato, decreto 1216/20, in materia di caccia), oppure di ammettere comunque la trattazione da remoto, per verificare meglio la situazione (Cons. Stato, decreto 1079, in materia di antimafia). Ad esempio, se la trattazione orale è chiesta unicamente per eccepire la tardività del deposito di una memoria, il Collegio può negare la fase orale da remoto, perché valuterà con autonomia la predetta eventuale tardività (Tar Lazio, decreto 5001/2020 in tema di ambiente).

Con la stessa logica, l’età avanzata di una lite, le ampie produzioni documentali e le corpose memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, nonché la chiarezza dei punti controversi di fatto e di diritto, possono rendere superflua la discussione da remoto (Cons. Stato 1045/2020 in tema di edilizia).

Un’istanza tardiva di discussione da remoto può esser ammessa se la discussione orale appare comunque utile al giudice, con la partecipazione anche di chi si oppone (Cons.Stato 1045/2020, Tar Catania decreto 2897/2020). La discussione orale da remoto è quindi equiparata a quella di persona, escludendo una preferenza precostituita per il processo solo scritto (Cons. Stato 1058/2020 in tema di tutela dei consumatori).

Le modalità procedurali prevedono che tre giorni prima dell’udienza di discussione orale da remoto vi sia una comunicazione da parte della segreteria, che informa su ora e modalità di collegamento. Nell’udienza a distanza, viene dato atto a verbale delle modalità di accertamento delle identità dei partecipanti. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.

I tempi di discussione sono rimessi alla gestione del presidente: ad esempio nel decreto Tar Catania 2599/2020 sono fissati in sette minuti per ogni legale ed in tre minuti per ogni replica, ma ogni Collegio può decidere in modo autonomo.

Fonte: Il sole 24 ore