Veranda abusiva e bonus 110%

Nel condominio molti proprietari hanno trasformato il loro balcone in veranda. Queste trasformazioni costituiscono un impedimento per accedere al bonus del 110 per cento, o sono considerate abusi individuali sulla propria unità abitativa e quindi, al limite, potrebbero escludere dal beneficio l’autore dell’abuso, senza precludere il beneficio agli altri condòmini in regola?

La presenza di una veranda irregolare non pregiudica l’applicazione del per cento sulle parti comuni condominiali e sulle unità immobiliari in regola. La conformità urbanistica dell’edificio, ai fini del 110 per cento (ex articoli 119 e 121 del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020; si vedano anche la circolare 24/E/2020 e la guida al 110% su www.agenziaentrate.it), da depositare da parte del tecnico abilitato allo sportello unico del Comune, riguarda le parti comuni e non le singole unità immobiliari, su cui insiste la veranda eventualmente abusiva. Per semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano del 110 per cento, l’articolo 119 del DL 34/2020 è stato modificato dalla legge 126/2020 (di conversione del DL 124/2020, decreto Agosto), prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9–bis del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

In tal modo, il superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni può essere fruito, per gli interventi trainanti sulle parti comuni, anche dai proprietari di edifici con abusi edilizi minori, quali la veranda sul balcone della singola unità. Ciò si riferisce unicamente agli interventi trainanti, mentre resta inteso che per gli interventi trainati eventuali abusi precluderebbero l’accesso al superbonus se superano i limiti previsti dalla legge. In particolare, l’articolo 49 del Dpr 380/2001 stabilisce che non è possibile beneficiare di alcuna agevolazione fiscale in presenza di interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso o sulla base di un titolo successivamente annullato. Nello specifico, la difformità deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte. In ogni caso, per dirimere qualsiasi dubbio in materia, sarebbe opportuno un pronunciamento delle amministrazioni pubbliche competenti (ministero dell’Economia e delle finanze, agenzia delle Entrate, ministero dello Sviluppo economico e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).

Fonte: Il Sole 24 Ore