Ok alla cittadinanza italiana

se la presenza è continuativa

Quesito: Sono un extracomunitario residente da 20 anni in Italia con la famiglia. Io e tutti i miei familiari siamo in possesso del permesso di soggiorno illimitato (ex carta di soggiorno). I miei due figli diciottenni (gemelli) sono nati in Italia, dove risulta da sempre la loro residenza anagrafica. Per chiedere la cittadinanza italiana per i figli maggiorenni al Comune di residenza, è obbligatorio presentare il certificato di frequenza scolastica?

Risposta: l'articolo 4, comma 2, della legge 91 del 5 febbraio 1992 dispone che «lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data». Con l’articolo 4 citato – uno dei pochi casi di applicazione del principio dello “jus soli” – il legislatore ha dato rilievo alla residenza legale, prevedendo l’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge da parte del soggetto nato in Italia da genitori stranieri, che abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari al Comune di residenza di voler acquisire lo “status civitatis” prima del compimento del 19° anno. L’articolo 3 del Dpr 572 del 12 ottobre 1933 dispone che la dichiarazione di volontà di cui all’articolo 4, comma 2, della legge dev’essere corredata dall’atto di nascita e dalla documentazione relativa alla residenza. Se dopo la nascita si sono rilevate brevi interruzioni, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano gli interessati (nella fattispecie i figli gemelli del lettore) potranno produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la loro presenza in Italia

Fonte: Il Sole 24 Ore