Il permesso di costruire non salva per forza la veranda

L’esistenza di una veranda su un balcone di un edificio condominiale a più piani è da considerare un abuso edilizio compiuto su una porzione di fabbricato di proprietà esclusiva – nella fattispecie l’aggetto del balcone – o “anche” un abuso edilizio compiuto su “parti comuni”, visto che copre e modifica una porzione di facciata?

La realizzazione di nuova volumetria attraverso la chiusura di un balcone mediante l’installazione di pannelli di vetro su un’intelaiatura metallica non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, né pertinenza, ma necessita di permesso di costruire, dato che l’opera risultante da tale attività altera la sagoma dell’edificio e determina la trasformazione del volume precedente, oltre a creare un nuovo corpo di fabbrica (Consiglio di Stato, n. 1893/2018).

Se manca tale permesso, l’opera realizzata dal singolo condomino deve ritenersi abusiva. In tale situazione, però, si crea un conflitto tra pubblica amministrazione e privato che non coinvolge la restante parte della collettività condominiale, la quale resta indifferente alla risoluzione del conflitto stesso. Quand’anche, infatti, la costruzione della veranda risulti correttamente installata sotto tale aspetto, ciò non significa che il condomino sia legittimato a mantenerla per il solo fatto di avere ottenuto le opportune autorizzazioni amministrative, perché il condominio potrebbe chiederne la rimozione qualora essa, incidendo sulle linee architettoniche dell’edificio e sulla sua originaria conformazione, vada a ledere gli interessi degli altri condomini. Tale lesione prescinde dall’eventuale concessione di un titolo abitativo da parte della pubblica amministrazione, oppure dall’apparente mancanza di pregio dell’edificio o dall’ambiente nel quale si trova, essendo sufficiente a integrarla le accertate alterazioni.

Ciò vale ancora di più qualora una norma del regolamento di natura contrattuale vieti la realizzazione di qualsiasi opera negli spazi privati (qual è il balcone): in questo caso la veranda in questione, anche se legittima sotto il profilo urbanistico, dovrà essere rimossa.

Fonte: Il Sole 24 Ore