Spese straordinarie e ordinarie

In un contratto di locazione, a meno che le parti non si accordino diversamente, le spese straordinarie sono a carico del proprietario, mentre il conduttore sostiene quelle ordinarie. Sul punto, la legge 392/1978 prevede che «sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore».

Nell’elenco degli oneri accessori stilato dalla legge 392/78 non si fa riferimento al compenso dell’amministratore e neppure il Codice civile chiarisce a chi, tra locatore e conduttore spetti pagare il professionista. Nel corso degli anni la giurisprudenza ha chiarito che, se le parti non decidono diversamente, il compenso dell’amministratore è a carico del proprietario dell'immobile, ossia il soggetto che partecipa all’assemblea di condominio che conferisce l’incarico all’amministratore.

Fonte: Il Sole 24 Ore