Negozi e mancata disdetta: altri sei anni dopo il «6+6»
In caso di locazione commerciale di un negozio, al termine dei sei anni più sei, la locazione cessa automaticamente e dev’essere riformulato un eventuale nuovo contratto? Se cessa, sono obbligato a corrispondere al conduttore le 18 mensilità in ogni caso? O solo se non accettassi la sua proposta economica per il nuovo contratto?
Alla scadenza della secondo periodo di sei anni, e in mancanza di disdetta di una delle due parti, il contratto di locazione a uso diverso dall’abitativo si rinnova alle stesse condizioni per altri sei anni. In mancanza di rinnovo del contratto sulla base di nuove valutazioni delle parti, se la disdetta è stata comunicata dal locatore e il conduttore svolge attività avente contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, al conduttore stesso è dovuta l’indennità per la perdita dell’avviamento in misura pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.