Le modifiche Iva del 2021

nell'e-commerce

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le norme che, incidendo sulla Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva Iva), andranno a modificare la disciplina delle cessioni transfrontaliere verso consumatori privati.

l Consiglio europeo ha messo in atto una vera e propria riforma del settore realizzata in due tempi, prima con la Direttiva del dicembre 2017 (Direttiva (Ue) 2017/2455) poi con la Direttiva del novembre 2019 (Direttiva (Ue) 2019/1995), al fine di superare gli ostacoli ancora esistenti nella disciplina fiscale della materia. In particolare, come pure sottolineato nelle Note esplicative della Commissione europea del settembre 2020, i cambiamenti riguarderanno:

› le modalità di assolvimento dell’Iva da parte delle imprese Ue che vendono beni on line a consumatori finali situati in altro Stato membro. A oggi, esse devono registrarsi e contabilizzare l'Iva nello Stato membro del consumatore quando le loro vendite superano la soglia delle vendite a distanza, ossia 35.000/100.000 euro, il che impone un significativo onere amministrativo per gli operatori economici;

› l’esenzione Iva per l'importazione di merci di modico valore (fino a 22 euro), la quale ha dato luogo nel tempo a varie pratiche abusive, facendo perdere agli Stati parte del loro gettito fiscale;

› il trattamento fiscale delle vendite a distanza previsto per le imprese Ue che diverge da quello che opera per le imprese extraUe, le quali possono vendere beni provenienti da paesi terzi ai consumatori dell'Ue senza registrarsi ai fini Iva, traendo un chiaro vantaggio commerciale rispetto ai concorrenti stabiliti nell'Ue.

Le nuove regole mirano a realizzare un trattamento paritario delle imprese Ue ed extraUe, a semplificare gli obblighi Iva per le imprese operanti nel mondo dell’ecommerce creando un mercato Ue unico anche in questo settore. Tali obiettivi saranno realizzati intervenendo su vari fronti:

› l'attuale soglia per le vendite a distanza intraUe di beni sarà abolita e sostituita da una nuova soglia a livello di Ue di 10.000 euro. Al di sotto di tale importo le forniture di servizi Tbe e le vendite a distanza intraUe di beni potranno essere assoggettati a Iva nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi Tbe ovvero in cui si trovano tali merci al momento della loro spedizione o trasporto;

› considerato il successo del Mini One Stop Shop (Moss) che consente ai fornitori di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici (Tbe) di registrarsi ai fini Iva in uno Stato membro e assolvere da lì l’imposta dovuta anche in altri Stati membri, esso sarà esteso ad altri servizi B2C, alle vendite a distanza intraUe di beni nonché a determinate cessioni nazionali di beni, risultando così un sistema più grande, appunto One Stop Shop (Oss);

› sarà prevista una disciplina specifica per le operazioni di ecommerce che si realizzano attraverso una piattaforma elettronica terza;

› sarà abolita l’esenzione Iva per le importazioni di piccole spedizioni (fino a 22 euro) e contestualmente introdotto un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di merci importate da terzi di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop - Ioss);

› saranno anche semplificate le vendite a distanza di beni importati in consignments di valore non superiore a 150 euro nel caso in cui non si ricorra al sistema Ioss;

› saranno introdotti nuovi obblighi contabili per le imprese che facilitano le vendite di beni e servizi tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (compreso il caso in cui l’interfaccia non è considerata come il presunto fornitore).

Queste misure sono state oggetto in Italia di una consultazione pubblica lanciata il 31 dicembre 2020 e conclusasi il 15 gennaio 2021. Ora si attende l’approvazione del decreto legislativo di recepimento delle regole unionali, decreto che interviene direttamente sul Dl 331/1993 e sul Dpr 633/1972. Gli adempimenti Iva Nessun obbligo di certificazione fiscale con corrispettivi telematici delle vendite da commercio elettronico, sia diretto che indiretto, realizzate nei confronti dei consumatori finali, con emissione di fattura elettronica solo in caso di richiesta da parte del cliente stesso non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: il quadro di riferimento, dal punto di vista della documentazione delle operazioni di e-commerce, non è mutato rispetto al passato nonostante l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In questo senso dispone espressamente il Dm 10 maggio 2019 il quale, nell’individuare le operazioni temporaneamente esonerate dal rilascio di scontrino elettronico, vi ricomprende tutte quelle già in precedenza non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 Dpr 696/1996. Nel dettaglio la lettera oo) di tale disposizione esonera infatti dalla certificazione le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni: le vendite a distanza che costituiscono commercio elettronico rientrano in tale previsione, richiedendosi a fini fiscali esclusivamente la loro annotazione nel registro dei corrispettivi. Ad ogni modo appare assolutamente consigliabile, anche per allineare e semplificare la gestione delle operazioni Iva, decidere di documentare fiscalmente tutte le operazioni di commercio elettronico rilasciando un documento commerciale ovvero la fattura elettronica quando espressamente richiesta dal consumatore finale e nei casi di acquirente soggetto passivo di imposta. Di recente con la risposta a interpello 416/E del 28 settembre 2020, l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni utili a tale proposito evidenziando in sostanza un ulteriore indicatore della scelta di fondo del legislatore di procedere, in via progressiva, all’introduzione dell’obbligo generalizzato di certificazione fiscale per tutte le operazioni rilevanti Iva, a prescindere dalle modalità di realizzo e di svolgimento delle attività. Non a caso lo stesso Dm 10 maggio 2019 delega, all’articolo 3, ad appositi decreti ministeriali, e sentite le associazioni di categoria, l’individuazione delle date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In sostanza viene formalizzata la possibilità per le imprese con canali di vendita on-line di uniformare, per quanto possibile, le diverse modalità di certificazione delle vendite, senza necessariamente ricorrere esclusivamente alla fattura elettronica, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente, garantendo altresì migliori e più funzionali meccanismi di liquidazione delle imposte dovute. In questo modo non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi, né sarà necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti. Al contrario i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico, quando non documentati elettronicamente, sebbene continuino a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico, devono comunque essere annotati nel relativo registro di cui all'articolo 24 Dpr 633 del 1973.

Oss (One Shop Stop) - Le nuove regole per le vendite a distanza L’adempimento unico con il Moss (Mini One Stop Shop) nello Stato di stabilimento semplifica l’accesso delle medie e piccole imprese al commercio elettronico.

Il Moss è un sistema elettronico che nasce per consentire ai soggetti passivi di fornire servizi Tbe ai consumatori nell'Ue e di dichiarare/pagare l'Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell'Ue in un unico Stato membro. Dal 1° luglio 2021, il Moss è esteso a tutti i servizi B2C che si svolgeranno negli Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intraUe e a determinate vendite nazionali di beni, diventando così uno sportello unico One Stop Shop (Oss).

L’altra novità è che sarà introdotto, a partire dalla stessa data, un nuovo schema per la dichiarazione e il pagamento dell'Iva sulle vendite a distanza di merci di scarso valore importate da Paesi extraUe, Import One Stop Shop (Ioss).

Lo sportello unico semplifica gli obblighi Iva per le imprese che vendono beni e servizi ai consumatori finali in tutta l'Ue, consentendo loro di:

› registrarsi per l'Iva elettronicamente in un unico Stato membro per tutte le vendite effettuate a consumatori finali situati in tutti gli altri 26 Stati membri;

› presentare un'unica dichiarazione elettronica Oss Iva ed effettuare un unico pagamento dell’imposta dovuta su tutte le vendite in questione;

› collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui sono registrati ai fini Oss, in un’unica lingua, anche se le vendite sono effettuate in tutta l'Unione.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici dell’Oss e dell’Ioss, come la registrazione e la cancellazione, la dichiarazione Iva, le correzioni, il pagamento dell'imposta, le regole sono declinate nella Guida all'Iva Oss, sul sito web della Commissione Ue, anch’essa in fase di aggiornamento. A oggi, gli adempimenti principali restano:

› la registrazione: il fornitore che sceglie di avvalersi dell’Oss è tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime Ue, si tratta dello Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Nel regime non Ue, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell'Ue) può scegliere qualunque Stato membro per registrarsi;

› la fatturazione: si applicano le norme dello Stato membro di identificazione del fornitore/ prestatore.

› la dichiarazione: il fornitore che si avvale dell’Oss deve presentare per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione Iva indipendentemente dal fatto che siano state effettuate o meno operazioni rilevanti. La cadenza è trimestrale, ovvero la dichiarazione va presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce. Quanto al contenuto, essa deve indicare l’identificativo Iva del soggetto passivo che effettua le vendite a distanza; deve contenere, per ogni Stato membro di consumo in cui l’Iva è dovuta, il valore totale, al netto dell’Iva, delle vendite a distanza e delle prestazioni di servizi che rientrano nell’Oss effettuate nel periodo di imposta, nonché l’importo totale dell’Iva corrispondente suddiviso per aliquote;

› il versamento dell’Iva: va effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione