L’utilizzo del tetto condominiale per i pannelli fotovoltaici

Il condominio, qualche anno fa, ha preso atto – senza deliberare – che un proprietario intendeva installare pannelli fotovoltaici per il suo appartamento, cosa che poi è avvenuta. Ora il condominio ha deliberato l’intenzione di installare pannelli fotovoltaici a servizio delle parti comuni. Necessitando per questo di una superficie sul tetto molto ampia, si può imporre al condomino citato di rimuovere i pannelli da lui installati a suo tempo?

La risposta è affermativa.

L’articolo 1102 del Codice civile dispone che ogni condomino può utilizzare il bene comune purché non leda il pari diritto altrui. E dunque il condomino, in forza di tale principio, ha fatto legittimamente un uso “più intenso” del tetto (comune) per il deposito dei pannelli fotovoltaici. Inoltre il rinnovato articolo 1122–bis, comma 2, del Codice civile – entrato in vigore il 18 giugno 2013 – dispone che «è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato». Sennonché la sopravvenuta esigenza da parte del condominio di allocare pannelli fotovoltaici sul tetto rende necessario l’asporto di quelli preesistenti, insufficienti a garantire energia a tutti i condòmini. D’altra parte l’interesse collettivo dei condòmini non può che prevalere sul diritto del singolo, con conseguente obbligo del medesimo di rimuovere i propri impianti tecnologici.

Fonte: Il Sole 24 Ore