Dal mantenimento alle visite:

l’effetto pandemia da Covid-19

I giudici di merito aprono al taglio dell’assegno per il genitore impoverito dal lockdown e ai contatti da remoto con i figli lontani

Dal via libera al taglio dell’assegno di mantenimento, ai collegamenti da remoto o alle visite al figlio subordinato all’autocertificazione. Ad occuparsi degli effetti della pandemia nei rapporti familiari sono stati alcuni giudici di merito. A cominciare dalla possibilità di ridurre l’assegno di mantenimento in favore dei figli per la diminuzione del reddito a causa della pandemia.

In tempi normali il giudice tiene conto dei cambiamenti che influiscono sul reddito delle famiglie separate. Però la via per ottenere il taglio dell’assegno è prefissata e stretta. Il coniuge che chiede di rivedere al ribasso la cifra, deve dimostrare la contrazione dei redditi e agire in giudizio, il che comporta tempi non certo brevi. In epoca di pandemia, alcuni giudici di merito, hanno allargato le maglie. Lo ha fatto il tribunale di Monza (ordinanza presidenziale 25 giugno 2020) accogliendo la richiesta di un padre, che a causa del lockdown, aveva perso il principale cliente.

La pandemia pesa anche nella decisione adottata dal Tribunale di Terni (ordinanza presidenziale del 16 luglio 2020). A fronte di una richiesta di aumento di 50 euro dell’assegno avanzata dalla ex moglie, l’uomo chiedeva invece un taglio di pari importo. Istanza giustificata dall’affitto della casa in cui si era trasferito, dopo l’assegnazione alla moglie della casa familiare e da un intervento in conseguenza del quale aveva dovuto sospendere l’attività di libero professionista. Il colpo di grazia era arrivato con il Covid-19 con uno stop all’attività che aveva abbattuto il reddito. Per il Tribunale erano cambiamenti in peggio documentati. E il padre, consulente di piccole aziende, e dunque con clienti duramente colpiti dal lockdown, ottiene la riduzione dell’assegno, con l’avvertenza che il mantenimento sarà rivalutato in caso di accertata ripresa dei livelli reddituali antecedenti.

Se il diritto di visita è motivo di contrasto in tempi normali, può accadere ancora di più in periodo di pandemia, in cui il rischio salute può essere usato per sottrarsi al rispetto degli obblighi imposti dal giudice. Se ne è occupato il governo, nel marzo scorso chiarendo, con una FAQ, pubblicata sul sito istituzionale che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Una scia sulla quale si è mosso il Tribunale di Milano (decreto 11 marzo 2020) precisando che il Covid-19 con le limitazioni agli spostamenti, non sospende il calendario del giudice. Con autocertificazione il padre (o la madre) può spostarsi anche fuori dal comune.

Nella ricerca di un equilibrio tra il diritto alla salute e quello di visita la Corte d’Appello di Bari aveva privilegiato la prima (decreti 26 marzo 2020) e fermato le visite. Con un decreto della stessa data, si colloca nel mezzo, il Tribunale di Napoli, che sceglie un compromesso sostituendo la presenza fisica con i collegamenti da remoto.

Fonte: Il Focus de Il sole 24 Ore