Se l’inquilino fa un cattivo uso del giardino comune

Quesito: In un condominio un inquilino, che ha già avuto lo sfratto ma non libera l’appartamento, lascia nello spazio verde comune un braciere e della legna per fare grigliate con gli amici. Poiché a nulla servono i richiami dell’amministratore, si chiede che cosa si può fare per fargli togliere le sue cose dalle parti comuni.

Risposta: La Corte di cassazione, con la sentenza 11383/2006, ha statuito che «in tema di condominio di edifici, il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo risponde nei confronti degli altri condòmini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall’articolo 1176 del Codice civile, a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione». A fronte della situazione descritta dal quesito, con sfratto già convalidato nei confronti del conduttore, si potrebbe attivare, sia nei confronti del proprietario che nei confronti del conduttore medesimo, un procedimento di mediazione, nel tentativo di far cessare i comportamenti in palese violazione delle norme poste a tutela dei beni comuni. In caso di esito negativo di questa procedura, sarebbe opportuno adire l’autorità giudiziaria anche per far cessare le immissioni dei fumi, qualora ve ne siano i presupposti. Infine, anche se non è stato precisato nel quesito, poiché quasi sempre il regolamento di condominio vieta l’occupazione abusiva delle parti comuni, si fa presente che, in base all’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».