Niente coacervo su donazioni da due soggetti distinti

Quesito: Nel 2015 ho ricevuto una donazione di 250mila euro da mia nonna materna. Ora mia madre vorrebbe donarmi un appartamento del valore di 200mila euro. Vorrei sapere se ai fini fiscali le due donazioni si sommano, oppure se, essendo fatte da persone diverse e in epoche diverse, non costituiscono un unico coacervo.

Risposta: Preliminarmente, è necessario chiarire la nozione di “coacervo”: attraverso tale istituto, si attua il cumulo delle donazioni pregresse – cioè di quelle ante successione, o precedenti alla donazione da sottoporre a imposizione fiscale – sempreché relative ai medesimi soggetti (donazioni fatte dal defunto o dal donante allo stesso erede o donatario). Ciò allo scopo di maggiorare il valore globale netto dei beni o diritti conseguiti da ciascun erede o donatario di un importo pari al valore complessivo attuale delle donazioni già effettuate. Nella fattispecie in esame, invece, l’identità soggettiva riguarda il solo donatario, mentre i donanti sono due, ognuno dei quali titolare esclusivo di un bene. Pertanto non si viene a costituire un coacervo. Per completezza, si specifica che il sistema del coacervo ha una funzione sostanzialmente antielusiva, in quanto tende a evitare la frammentazione delle donazioni al fine di aggirare l’aliquota progressiva in sede successoria (articolo 8, comma IV, del Dlgs 346/1990). L’eliminazione delle aliquote progressive, attuata con la legge 342/2000, e il permanere del solo istituto delle “franchigie” (per esempio, esenzione per i trasferimenti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta fino al valore massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario) ha spinto la Suprema corte a ritenere implicitamente abrogato l’istituto del coacervo rispetto all’imposta di successione (Cassazione, 24940/2016; 16 dicembre 2016, n. 26050; 15 gennaio 2019, n. 758), aggiungendo che esso rimane in vigore solo per quanto attiene all’imposta di donazione (Cassazione, 11 maggio 2017, n. 11677), sulla base di una sostanziale autonomia tra i due tributi.