Danni da black out: risponde l’ente erogatore di energia

Quesito: Abito in un condominio e, a seguito di un black out che ha coinvolto tutto lo stabile, l’antifurto installato nel mio appartamento ha subìto dei danni. Secondo l’amministratore le spese per la riparazione e/o la sostituzione sono a mio carico. A me non sembra giusto, visto che l’interruzione di corrente non ha riguardato solo il mio appartamento; inoltre mi chiedo se l’assicurazione globale sul fabbricato non dovrebbe rispondere anche di questo tipo di danni. Devo veramente sostenere io tutte le spese per sistemare il mio antifurto?

Risposta: Nel caso di danni conseguenti a un black out o a uno sbalzo di tensione, la responsabilità, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile, non è del condominio ove è sito l’appartamento danneggiato, bensì dell’ente erogatore del servizio, qualora non sia fornita la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black out e allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno (Tribunale Lucca, sentenza 1587 del 25 agosto 2017). Il condominio deve considerarsi anch’esso un danneggiato, perché con molta probabilità il blackout ha pregiudicato anche qualche servizio comune. La domanda posta dal lettore è invero sempre più frequente da quando le compagnie che forniscono luce elettrica hanno cambiato forma, diversificandosi e subentrando a quelle che l’energia elettrica la producevano. La produzione di energia elettrica è attività esercitata da vari soggetti che la conferiscono alla rete di trasmissione nazionale, la quale, a sua volta, provvede a consegnare l’energia ai vari distributori. Se prima i danneggiati sapevano bene a chi rivolgersi, oggi invece ci si può perdere tra numerose società di rivendita all’utente. Bisogna però individuare l’ente che gestisce la manutenzione della rete elettrica di trasmissione e la società di fornitura: è a tale ente che il lettore deve rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo impianto di antifurto. Esistono, poi, i cosiddetti casi fortuiti, che scagionano le società di gestione della rete elettrica. L’esempio più comune è quello della caduta di un fulmine oppure di un temporale, quei casi di danni, cioè, provocati da maltempo che non possono essere imputabili a un diretto responsabile e che scagionano gli enti gestori al punto da escludere il risarcimento del danno. Diverso è invece il caso in cui i danni siano correlati a un malfunzionamento della rete di trasmissione o a una cattiva manutenzione degli impianti, perché allora la responsabilità dell’ente è pacifica e scatta l’obbligo del risarcimento. Ad ogni modo, la polizza globale fabbricati prevede il risarcimento dei danni in favore di soggetti che siano stati danneggiati da fatti accidentali verificatisi in relazione a eventi che abbiano visto coinvolto un bene comune, salvo il caso in cui nella polizza sia stata prevista l’estensione della copertura anche alle proprietà e ai beni dei singoli condòmini, per esempio al loro sistema di allarme, sempre che il danno (e non è questo il caso proposto dal lettore) sia stato causato da un malfunzionamento del bene comune.