Nei contratti a distanza il Codice concede 14 giorni per il recesso

Le offerte a pubblico indifferenziato si perfezionano con il click nel luogo sede dell’impresa

La conclusione di contratti di vendita di beni a distanza pone più rigide regole per tutelare i consumatori sia sul piano informativo che nella specifica regolamentazione delle responsabilità.

L’ordinamento nazionale con il Dlgs 206/2005 ha regolamentato il Codice del consumo, al fine di riorganizzare in modo sistematico le numerose leggi approvate nell’arco temporale di un ventennio in materia e con l’intento proprio di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Il Codice, all’articolo 3, definisce consumatore (o utente) la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Altra norma definitoria di consumatore è poi rinvenibile nell’articolo 5, secondo cui è consumatore (o utente), altresì, la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali: la norma prosegue con l’indicazione dei contenuti essenziali dell’informazione, vale a dire sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi offerti, e si conclude (al comma ) con l’espressione di un principio fondamentale, secondo cui le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore.

In attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, sono state apportate significative modifiche al Codice del consumo. Le nuove regole pongono numerosi obblighi di informazione precontrattuale in capo al prestatore, obblighi particolarmente importanti nei contratti a distanza.

Il commercio elettronico prende forma nel contratto telematico, la cui disciplina generale è contenuta nel Codice civile, nel D.lgs 70/2003 (di recepimento della direttiva 2000/31/Ce) e, laddove una parte contraente rivesta la qualifica di consumatore, anche nel D.lgs 206/2005.

Il contratto telematico è concluso quando:

  • il prestatore utilizza un sito internet (di proprio o altrui dominio) per presentare i propri cataloghi;

  • l’offerta di beni e servizi, può essere specificamente inviata ad un singolo soggetto attraverso la posta elettronica.

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Quanto alla formazione del contratto, esso va ricondotto, nel primo caso, nella disciplina dell’articolo del Codice civile (conclusione del contratto), e dell’articolo del Codice civile (offerta al pubblico), dal momento in cui il sito immette nella rete un’offerta ad un pubblico indifferenziato che contiene tutti gli estremi essenziali del contratto la cui conclusione può essere perfezionata da parte di un qualsiasi utente.

Nella prassi del commercio elettronico la manifestazione del consenso è quella del point and click.

Nel secondo caso invece l’offerta è riportata in un messaggio di posta elettronica. Il contratto si concluderà nel momento in cui la proposta e l’accettazione pervengono all'indirizzo del destinatario (articoli 1326 e 1335 del Codice civile). Vi è infine la necessità di determinare il luogo di conclusione del contratto telematico. Le complesse questioni sul luogo di ubicazione effettivo del server (anche ai fini fiscali) hanno fatto avanzare l’idea della irrilevanza della sua ubicazione, focalizzandosi il luogo in cui viene esercitata l’attività dell’impresa.

Ai contratti telematici si applica il diritto di recesso (articoli 52 e seguenti) per il consumatore. È lo strumento che consente di svincolarsi dagli obblighi contrattuali senza dover specificare alcuna motivazione e senza incorrere in costi a titolo di penalità.

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro giorni che decorrono:

  • per i contratti di servizi, a far data dalla conclusione del contratto;

  • per i contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso materiale del bene;

  • per i contratti di fornitura (energetica, acqua, gas) dal giorno di conclusione del contratto.

L’inadempimento del professionista agli obblighi informativi prescritti determina un prolungamento del termine di recesso a 12 mesi. Per il recesso il consumatore può utilizzare il modulo standard allegato al Codice del consumo (Allegato I, parte B) o presentare una dichiarazione con la volontà di recedere dal contratto.

Una volta esercitato il recesso, il professionista dovrà rimborsare i pagamenti ricevuti dal consumatore entro 14 giorni dal giorno in cui è stato informato della decisione del consumatore ed il consumatore dovrà restituire i beni ricevuti entro il termine di 14 giorni, sostenendo i costi di spedizione. Vi sono poi l’articolo 61 che fissa un termine di 30 giorni, decorrente dalla conclusione del contratto entro cui dovrà avvenire la consegna del bene e l’articolo 129 che garantisce il consumatore di ogni difetto di conformità. Il consumatore ha il diritto di ottenere la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme (articolo 130).

Quanto alla garanzia dei prodotti, essa è disciplinata dall’articolo 32 del Codice del consumo: ha una durata di 24 mesi e decorre dal momento della consegna del prodotto venduto ed il consumatore dovrà denunciare il difetto entro il termine di mesi dalla data in cui è stato scoperto.

L’articolo 33 del Codice del consumo infine disciplina le cosiddette clausole vessatorie che sono nulle. Si tratta di pattuizioni che determinano uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi contrattuali, sempreché non siano state oggetto di specifica trattativa individuale.

Fonte: Focus de Il 24 Ore