Imposta sulla caparra solo quando diventa acconto

Quesito: Se un albergo riceve una caparra o un acconto, è obbligato a emettere fattura con Iva? Nel caso non fosse obbligato all’emissione della fattura e l’incasso della caparra o dell’acconto si verificasse a fine anno, quindi supponendo che la prestazione e la relativa fatturazione avvenga nell’anno successivo, ci sono adempimenti da compiere ai fini Iva?

Risposta: La caparra non dev’essere assoggettata a Iva, se non nel momento in cui assume la natura di acconto. Questo vale anche nel caso in cui la prestazione alberghiera sia erogata nell’anno successivo a quello di percepimento della caparra. Secondo prassi consolidata, le somme versate a titolo di caparra non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta (risoluzione dell’agenzia delle Entrate 197/E/2007 e risoluzione ministeriale 42/ E/1998). Con particolare riferimento alle caparre riscosse dagli alberghi, la Corte di giustizia Ue ha escluso la rilevanza Iva delle somme versate a titolo di caparra, in quanto si tratta di un risarcimento forfettario conseguente all’inadempimento contrattuale del cliente (sentenza del 18 luglio 2007, nella causa C–277/05). Le prestazioni alberghiere si considerano effettuate, ai fini Iva, nel momento del pagamento del corrispettivo e, pertanto, è solo in quel momento che la caparra viene imputata sul prezzo della camera, dando luogo all’obbligo di imposizione Iva, così come osservato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Fonte: Il Sole 24 Ore