Quesito: Se un albergo riceve una caparra o un acconto, è obbligato a emettere fattura con Iva? Nel caso non fosse obbligato all’emissione della fattura e l’incasso della caparra o dell’acconto si verificasse a fine anno, quindi supponendo che la prestazione e la relativa fatturazione avvenga nell’anno successivo, ci sono adempimenti da compiere ai fini Iva?
Risposta: La caparra non dev’essere assoggettata a Iva, se non nel momento in cui assume la natura di acconto. Questo vale anche nel caso in cui la prestazione alberghiera sia erogata nell’anno successivo a quello di percepimento della caparra. Secondo prassi consolidata, le somme versate a titolo di caparra non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta (risoluzione dell’agenzia delle Entrate 197/E/2007 e risoluzione ministeriale 42/ E/1998). Con particolare riferimento alle caparre riscosse dagli alberghi, la Corte di giustizia Ue ha escluso la rilevanza Iva delle somme versate a titolo di caparra, in quanto si tratta di un risarcimento forfettario conseguente all’inadempimento contrattuale del cliente (sentenza del 18 luglio 2007, nella causa C–277/05). Le prestazioni alberghiere si considerano effettuate, ai fini Iva, nel momento del pagamento del corrispettivo e, pertanto, è solo in quel momento che la caparra viene imputata sul prezzo della camera, dando luogo all’obbligo di imposizione Iva, così come osservato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia Ue.