AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

(ex EQUITALIA)


LE NOVITA' DEL 2022

Estratti di ruolo non impugnabili e limiti ai ricorsi sulle cartelle

Invalidità della notifica contestabile solo con pregiudizio a partecipazione appalti,

blocco pagamenti o perdita benefici verso la Pubblica Amministrazione

L'estratto di ruolo non è più impugnabile.

Ruolo e cartella, invece, si potranno impugnare per vizi di notifica solo in determinate circostanze. Con l’articolo 3-bis aggiunto in conversione del Dl 146/2021 viene introdotto un comma all’articolo 12 del Dpr 602/73 contenente due previsioni:

1. l’estratto di ruolo non è impugnabile;

2. il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:

- pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;

- blocco di pagamenti da parte della P.A.;

- perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.

Cosa cambia

Fino a prima della riforma, il contribuente che viene a conoscenza di iscrizioni a ruolo (di cui assume non averne mai avuta notifica) poteva impugnare l’estratto di ruolo. Così “neutralizzava” la pretesa ritenuta ingiusta (pagamento di una somma per la quale nulla gli è stato notificato) ancor prima di subire un danno concreto (fermo auto, ipoteca, eccetera).

Con la nuova norma, l’estratto di ruolo non è più impugnabile

In ipotesi di invalidità della notifica si potranno impugnare il ruolo e la cartella soltanto nelle tre citate circostanze. In tutti gli altri casi (molti dei quali possono riguardare violazioni stradali, tributi locali, eccetera) sarà di fatto impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva. In concreto però, i tempi per l’impugnazione dell’atto, la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, e soprattutto i tempi di giacenza dei procedimenti presso commissioni tributarie e tribunali, non consentono una tempestiva trattazione delle controversie: i contribuenti rischiano la misura cautelare prima del pronunciamento del giudice. Peraltro molte commissioni sono restie a sospendere in via d’urgenza tali atti. In alcune le udienze di sospensiva vengono raramente fissate nei termini (ordinatori) previsti, se non addirittura ignorate. Così, per evitare un fermo, un’ipoteca, un pignoramento per un debito di cui non si è mai ricevuta la cartella, occorrerà attendere l’eventuale preavviso della misura cautelare o esecutiva e sperare che la competente commissione tributaria/tribunale decida in tempi brevissimi.

La notifica accidentalmente non eseguita

Si può verificare che una cartella non notificata, venga scoperta con l’estratto di ruolo. Se l’interessato non partecipa a gare e non ha rapporti con la P.A., potrà ricorrere solo contro il primo atto che riceverà (preavviso di fermo o di ipoteca, pignoramento presso terzi, atto di intimazione). Ma i tempi della giustizia tributaria non impedirebbero la prosecuzione dell’azione cautelare/esecutiva intrapresa. Il preavviso di fermo, ad esempio, concede “solo” 30 giorni che non consentono la conclusione del giudizio né la sospensione dell’atto. Nel frattempo, il contribuente subirebbe le azioni senza possibilità di difesa.

La notifica volutamente non eseguita

Vi sono poi ipotesi in cui la notifica dell’accertamento esecutivo/cartella non venga volutamente eseguita. Si pensi al caso del coobbligato in solido, o del socio che “succede” alla società debitrice estinta. In questi casi l’atto potrebbe essere notificato a un soggetto che non ha impugnato l’atto, o la cui estinzione non impedisce che questo produca effetti, e la cartella è notificata a un altro. Non potendo impugnare la cartella, il coobbligato, o il “successore” della società cancellata, dovrebbero attendere i primi atti cautelari/esecutivi per contestare la pretesa.

Le ragioni della modifica

La nuova disposizione viene introdotta in sede di conversione del decreto legge 146/2021 per ridurre i numerosi procedimenti promossi dai contribuenti che immotivatamente impugnerebbero l’estratto di ruolo. La modifica era stata anticipata dalle Entrate durante i lavori per la riforma della giustizia tributaria, e aveva ottenuto l’approvazione della Commissione per la riforma del contenzioso. Tuttavia, ora viene isolata dal contesto del riordino che ne avrebbe sicuramente temperato gli effetti.