Il veicolo in custodia si può «smaltire» con un ricorso

Quesito: La mia ex moglie ha lasciato su un terreno di mia proprietà un suo veicolo. Ciò è avvenuto 13 anni fa. In seguito alla separazione, quando è venuto l’ufficiale giudiziario, sono stato nominato “custode temporaneo” di tale veicolo, ma nel corso degli anni la mia ex moglie si è sempre resa irreperibile e non è mai venuta a riprenderselo. Ora vorrei liberarmi di tale veicolo il prima possibile, in quanto vorrei vendere la proprietà dove è collocato. I carabinieri hanno detto che non posso lasciare il veicolo sul suolo pubblico in quanto ne sono il custode, mentre il demolitore non può demolirlo in quanto non ne sono il proprietario. Che cosa posso fare per liberarmene velocemente e legalmente? Escludendo il procedimento per usucapione, ho qualche altra maniera per liberarmi del veicolo?

Risposta: Essendo stato nominato custode giudiziale dell’automezzo, il lettore dovrà ricorrere al giudice per chiedere di essere autorizzato allo smaltimento del rottame. Il procedimento potrà essere avviato anche se la controparte resta irreperibile, potendo comunque svolgersi in sua contumacia. Ogni altra iniziativa non concordata con il magistrato rischierebbe di esporre il lettore a conseguenze giudiziarie, anche di carattere penale. Considerato che il bene ha valore irrisorio e può essere nocivo a fini ambientali per gli sversamenti sul terreno che possono derivare da un veicolo di fatto abbandonato, ci si può rivolgere anche al giudice di pace, contattando preliminarmente l’ufficio per individuare la documentazione da presentare che consenta la rottamazione tramite demolitore. I tempi di definizione sono generalmente più veloci di quelli della magistratura ordinaria. Tuttavia va sottolineato che il custode dovrebbe comunque avvisare il giudice “dell’esecuzione”, ovvero quello che ha disposto il pignoramento e/o sequestro, se non altro per ricevere il nulla osta allo smaltimento. L’articolo 560 del Codice civile, infatti, impone di “rendere conto” della custodia, indipendentemente dal valore del bene.

Fonte: Il Sole 24 Ore