Dalla diffamazione al revenge porn: i reati in agguato nel web-labirinto
Per la giurisprudenza, i genitori hanno il dovere di controllare gli smartphone dei figli in età adolescenziale. Se non lo fanno, rischiano di pagare i danni in sede civile per gli eventuali reati commessi da questi ultimi. Inoltre, il genitore troppo permissivo sull’uso dei social network rischia anche l’addebito della separazione, in quanto potrebbe trattarsi di comportamenti diseducativi e contrari alla legge. Lo ha precisato il Tribunale di Prato con la sentenza 1100 del 28 ottobre 2016 che ha stabilito come tali condotte siano in contrasto col dovere di educare la prole e anche di collaborazione tra i coniugi nell’interesse della famiglia.
I reati commessi dai figli
In primo luogo, pubblicare foto denigratorie o commenti svilenti che offendono l’altrui reputazione integra il reato di diffamazione. I ragazzi dai 14 anni in su possono essere imputabili e rispondere in proprio dei reati commessi davanti al Tribunale per i minorenni. La Corte di cassazione si è poi pronunciata più volte sui casi di cosiddetto sexting, ovvero sullo scambio di fotografie a sfondo sessuale in genere tra soggetti minorenni. Oggi se la divulgazione avviene senza il consenso della vittima, scatta il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto revenge porn, previsto dall’articolo 612 ter del Codice penale, che punisce con la stessa pena chi realizza i video o le fotografie e chi li diffonde pur non essendo l’autore degli stessi. Anche se c’è il consenso allo scambio delle fotografie, i genitori, ai quali è intestata la sim del telefono, possono rischiare l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico previsto dall’articolo 600 quater del Codice penale. Ciò può avvenire però soltanto nel caso in cui le fotografie salvate rappresentano atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori a fini sessuali che renda manifesta la riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale. Per la giurisprudenza hanno natura pornografica le immagini che ritraggono persone - integralmente o parzialmente nude - che siano espressione di istinti sessuali, non essendo necessaria la rappresentazione di rapporti sessuali in senso stretto. Il reato si perfeziona anche in caso di video o fotografie ritoccate, cosiddetto deep fake. Inoltre i genitori saranno ritenuti responsabili civilmente per culpa in educando, secondo quanto disposto dall’articolo 2048 del Codice civile, per non avere saputo impartire ai figli una corretta educazione (Tribunale di Sulmona, sentenza del 9 aprile 2018). Invece, creare un profilo fake con la fotografia di un’altra persona integra il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del Codice penale. Le false identità virtuali infatti non ledono soltanto la fiducia del singolo utente ma turbano un equilibrio più ampio, quello della comunità intera degli utenti che devono poter fare affidamento sulla lealtà delle identità con le quali intrattengono rapporti virtuali.
Uso delle foto dei figli per sfilate o contratti
Può capitare che un genitore apra un blog all’insaputa dell’altro e addirittura sfrutti le fotografie dei figli per contratti di sponsorizzazione. In questi casi è necessario il consenso di entrambi i genitori ed è già successo che le liti siano finite in tribunale. A Ravenna, ad esempio, il giudice ha ordinato alla madre di cancellare le fotografie pubblicate su Facebook della sfilata della figlia di appena 3 anni, visto che mancava il consenso del padre. La coppia era separata in regime di affido condiviso, che prevede appunto che vi sia il consenso di entrambi i genitori per le scelte di maggiore interesse che riguardano i figli (sentenza 1030 del 15 ottobre 2019).