Pignoramento presso terzi: il concorso dei creditori

Quesito: Per debiti di una stessa causa può il giudice autorizzare due pignoramenti del quinto della pensione, richiesti in tempi diversi da un creditore e da un altro (ad esempio da una banca e, nel corso del pignoramento a favore di questa, da una finanziaria)? O si deve attendere che si concluda il primo pignoramento?

Risposta: La pluralità di pignoramenti presso terzi (come quelli delle pensioni che vanno pagate da un istituto previdenziale) è regolata dall’articolo 550 del Codice di procedura civile, che a sua volta richiama l’articolo 524, commi 2 e 3, sul pignoramento mobiliare. Il terzo, nel rendere la propria dichiarazione, deve rappresentare i pignoramenti già eseguiti presso di lui. Se il pignoramento successivo è precedente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo – dopo la riforma che prevede la dichiarazione a mezzo raccomandata (articolo 547, comma 1), l’udienza fissata per la comparizione delle parti e l’assegnazione del credito – i due pignoramenti vengono riuniti e i creditori pignoranti hanno la stessa posizione e concorrono proporzionalmente sulla quota pignorata alla soddisfazione del rispettivo credito; se invece il secondo pignoramento è successivo all’assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione a favore del primo creditore, il secondo creditore deve accodarsi e assume la posizione dell’interveniente tardivo, che si potrà soddisfare dopo la conclusione della prima procedura. In ogni caso, la somma pignorata e assegnata al creditore non può eccedere i limiti previsti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Fonte: Il Sole 24 Ore