Separazioni e divorzi, possibile

la trattazione documentale

Il giudice può partecipare all'udienza in collegamento da remoto

Il decreto Ristori (DL 137/2020 del 28 ottobre 2020) detta anche alcune regole per il processo civile. Il comma 3 dell’articolo 23 dispone che «le udienze dei procedimenti civili (…) alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse». Si tratta di disposizioni che riproducono le analoghe previsioni contenute negli articoli 2 del DL 11/2020 e 83 del DL 18/2020.

Decisamente innovativa è, invece, la norma contenuta nel comma 6 dell’articolo 23, per il quale il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte previsto dall’articolo 221, comma 4, del DL 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).

Dunque, la norma estende la trattazione scritta a procedimenti per i quali tale modalità non sarebbe altrimenti consentita. Infatti, il comma 4 dell’articolo 221 ammette la trattazione scritta (e quindi l’udienza virtuale) solo per «le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti»: il che non ricorre per la separazione consensuale e il divorzio congiunto, dal momento che in entrambi i casi i coniugi devono comparire innanzi al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione (articoli 708 del Codice di procedura civile e 4 L. 898/1970).

Peraltro, a differenza di quanto previsto in via generale dall’articolo 221 del DL 34/2020, per le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto l’iniziativa non è del giudice, ma è rimessa alle parti che, avendo diritto a partecipare all'udienza “in presenza”, «vi rinuncino espressamente». L’istanza si propone con comunicazione depositata almeno giorni prima dell’udienza, nella quale le parti «dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare».

Altra novità è rappresentata dalle modalità di partecipazione del giudice all'udienza. Infatti, l’articolo 221 del DL 34/2020 aveva già previsto che l’udienza civile si potesse svolgere (con il consenso preventivo delle parti) mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice; comunque, l’udienza si doveva tenere «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario». Adesso, in deroga a questa disposizione, il comma 7 dell’articolo 23 del «Decreto Ristori» prevede che il giudice possa «partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario». In stretta correlazione con questa norma, il comma 9 dell’articolo 23 dispone che nei procedimenti civili «le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto», e che «il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge».

Va segnalato che il comma 1 dell’articolo 23 sin qui esaminato dispone che «resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221» del DL 34/2020. Non è chiara la portata di questo inciso. Per attribuirvi una funzione realmente precettiva, va considerato che si tratta di previsione normativa che segue immediatamente il primo periodo dello stesso comma , per il quale le disposizioni contenute nei successivi commi da 2 a 9 si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del DL 19/2020, cioè fino al 31 gennaio 2021. Si può dunque ritenere che anche le regole contenute nell’articolo 221, e tra queste quelle relative alla trattazione in forma scritta, si applicano fino al mese di gennaio dell’anno prossimo. Si tratta, peraltro, in conclusione che trova conferma nel Dossier 307 del Senato, in cui si legge che «l’articolo 23, in combinato con quanto già previsto dall’articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021».