Le foto dei minorenni sui social solo se c’è il consenso dei genitori

La possibilità o meno di pubblicare le fotografie dei minorenni sui social network divide sempre più spesso genitori e insegnanti, alle prese con dubbi e a volte con richieste di rimozione che finiscono in tribunale. L’immagine dei minorenni nel nostro ordinamento gode di una tutela rafforzata, dettata dall’articolo 16 della legge 176/91 che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. La norma prevede chiaramente che i minori non debbano subire «interferenze arbitrarie nella vita privata» e che abbiano diritto alla protezione contro tali ingerenze.

Regolamento europeo

Inoltre, l’articolo 8 del Regolamento europeo 2016/679 (cosiddetto Gdpr) prevede che il trattamento dei dati personali dei minorenni da parte dei social network è lecito dai 16 anni in su, lasciando liberi gli Stati membri di prevedere un’età diversa, non inferiore ai 13 anni, fissata a 14 per l’Italia dal Dlgs 101 del 2018. In ogni caso l’età può scendere, anche sotto alla soglia dei 14 anni, se c’è il consenso di entrambi i genitori. Ancora, il Considerando 38 del Gdpr dispone che «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti».

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha applicato queste norme proprio alla pubblicazione delle fotografie dei minorenni sui social network da parte di terze persone, affermando chiaramente che «l’inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole Le foto dei minorenni sui social solo se c’è il consenso dei genitori perché determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line» (Tribunale di Rieti, ordinanza del 7 marzo 2019; Tribunale di Mantova sentenza del 19 settembre 2017).

Pertanto anche uno soltanto dei genitori può opporsi alla pubblicazione delle fotografie dei figli minorenni, presentando eventualmente anche un ricorso d’urgenza per ottenere dal giudice un ordine di rimozione delle fotografie. In molti casi i tribunali possono anche prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella cancellazione dei post, in base all’articolo 614-bis del Codice di procedura civile (cosidetta astreinte).

La volontà del minore

A pesare è anche l’età dei figli. Dai 14 anni in su conta anche la volontà del minore che può prestare il proprio consenso alla pubblicazione delle proprie fotografie sui social network. Quando invece i ragazzi sono più piccoli è necessario il consenso di entrambi i genitori e in ogni caso le fotografie non devono recare danno ai figli ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97 della legge 633/41 sul diritto d’autore. È già successo che il figlio stesso per il tramite del proprio curatore speciale abbia chiesto e ottenuto la rimozione delle proprie fotografie pubblicate dalla madre, senza il suo consenso, sui social network (ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017).

Clausole specifiche nelle separazioni

Non è un caso che nei ricorsi per separazione dei coniugi, i genitori oggi inseriscano sempre più spesso clausole specifiche sul divieto di pubblicare le foto dei figli sui propri profili social, proprio al fine di evitare contenziosi in futuro. Oltre al consenso dei genitori, le fotografie dei minorenni possono essere pubblicate quando esiste un interesse pubblico, secondo l’articolo 97 della legge 633/1941, come quello del giornalista di documentare una competizione sportiva con atleti minorenni.

Per concludere, alla luce delle norme e della giurisprudenza sopra descritta è possibile concludere che il genitore che non voglia che vengano pubblicate le fotografie dei figli sui social network può chiederne la rimozione all’altro genitore o a terzi estranei che le abbiano pubblicate senza il consenso o altro legittimo interesse, anche tramite un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile.