Si dichiarano anche i canoni commerciali non percepiti
Un privato cittadino ha dichiarato, per gli anni 2018 e 2019, canoni di locazione per un immobile affittato a un’azienda commerciale, ma in realtà questi canoni non sono stati percepiti. La stessa situazione vale per il 2020, e intanto l’8 gennaio 2021 è stata pronunciata convalida di sfratto per morosità, ove sono indicate le cifre non percepite. Si chiede se è possibile recuperare le tasse pagate negli anni pregressi e non dichiarare l’anno 2020.
Nell’articolo 26 del Tuir (Dpr 917/1986) è contenuto il principio in base al quale i redditi fondiari sono imputati al possessore dell’immobile indipendentemente dalla loro percezione, secondo l’ammontare contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento. A parziale deroga, ma limitatamente alle locazioni a uso abitativo, non sono imponibili e non vanno quindi dichiarati i canoni non riscossi qualora la mancata percezione risulti da un procedimento di convalida di sfratto per morosità, concluso entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per i contratti stipulati a decorrere dal 2020, la condizione è costituita dalla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento). Al contrario, per le locazioni aventi a oggetto immobili ad uso commerciale (come nel caso in esame), il canone non percepito va comunque dichiarato fintantoché non intervengano la risoluzione del contratto e la conseguente cessazione anticipata dei suoi effetti (circostanza che può verificarsi in forza di una clausola negoziale per morosità, appunto, del conduttore). Nell’ambito di questa tipologia di locazioni non sarà possibile neppure recuperare, mediante il meccanismo del credito d’imposta, le imposte assolte sui canoni, parimenti non riscossi, riferiti ad annualità precedenti (si vedano l’ordinanza 20661/2020 della Cassazione e la circolare 11/E/2014, paragrafo 1.3), essendo questa possibilità circoscritta alle locazioni abitative.