Diritto di Famiglia e Minorile

Questa branca del diritto civile riguarda la tutela dell’individuo all’interno della famiglia.

Sicuramente l’aspetto più “famoso” è il divorzio (tanto che l’avvocato familiarista spesso viene chiamato anche "divorzista"), ma vi sono tanti provvedimenti che riguardano molte figure e situazioni familiari che vanno ben oltre il divorzio o una semplice crisi coniugale.

Non solo coniugi in crisi quindi, ma anche compagni che affrontano una convivenza, figli nati anche fuori dal matrimonio, genitori, iter burocratici e lungaggini sulle adozioni, eccetera, possono trovare nell’avvocato familiarista una guida ed un supporto concreto per far valere i propri diritti.

Lo studio dell'avv. Nicola Palma & Partners, oltre ad avvalersi di collaboratori con esperienza pluriennale nel campo dell'assistenza e la tutela del diritto del minore, vanta un percorso pluriennale nel campo delle separazioni e dei divorzi.

La materia, sotto l'aspetto umano e giudiziario, è sicuramente la più delicata ed in continua evoluzione. Pertanto si consiglia di non affidarsi all'improvvisazione, ma a professionisti seri e competenti.

  • Separazione e Divorzio: differenze e divorzio breve
    La legge italiana prevede che, su decisione anche di un solo coniuge, il vincolo coniugale possa attenuarsi con la separazione legale, oppure sciogliersi col divorzio.

Entrambi i procedimenti possono svolgersi in accordo tra i coniugi (con costi e tempi ridotti), oppure su iniziativa di uno di essi.

Il divorzio può disporsi solo dopo un periodo di separazione legale e non rileva la separazione di fatto non ufficializzata al giudice. Secondo la recente legge sul divorzio breve basta un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice per la prima udienza di separazione, oppure sei mesi dallo stesso momento in caso di ricorso di divorzio congiunto.


  • Azioni di stato: Disconoscimento di paternità, dichiarazione giudiziale di paternità, impugnativa di riconoscimento
    Con queste procedure legali si chiede al Giudice una pronuncia sullo stato della persona (figlio minore o maggiorenne). Ad esempio, stabilire che Tizio è figlio di una determinata persona, oppure rimuovere lo status di figlio, con risvolti ereditari ed economici.


  • Diritto minorile: affidamenti, adozioni, assistenza nei procedimenti volti alla pronuncia di provvedimenti privativi o limitativi della responsabilità genitoriale

Questa materia riguarda sia pratiche amministrative, sia giudiziali. Nelle prime rientrano l’affidamento familiare o l’adozione, dove il ruolo dell’avvocato è solo eventuale e si limita a una consulenza.

Nelle pratiche giudiziali di competenza del Tribunale per i Minorenni, generalmente iniziate dal Pubblico Ministero a tutela del minore, si verifica come il genitore si prenda cura dello stesso. Eventualmente si può limitare o far decadere il genitore dalla responsabilità genitoriale, la vecchia “potestà genitoriale” sui figli minori. Questi procedimenti possono disporre che i genitori vengano assistiti dai servizi sociali oppure, per mancanze irrimediabili, disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia biologica. Il minore verrà trasferito provvisoriamente in comunità per poi avviare l’iter dell’adozione.

Si segnala un recente procedimento che tutela il diritto dei nonni a mantenere un rapporto continuativo con i nipoti, a prescindere dal rapporto che questi ultimi hanno con i genitori.


  • Procreazione Assistita
    La legge 40/2004 ha regolamentato per la prima volta in Italia la procreazione medicalmente assistita, che consente alle coppie con problemi di fertilità (sposate o conviventi) di avere un figlio. Si garantisce consulenza e assistenza legale in eventuali procedimenti giudiziari necessari a seguito di irregolarità nello svolgimento della procreazione assistita.


  • Interruzione volontaria della gravidanza

La legge 194/1978 ha stabilito le ipotesi nelle quali una donna in stato di gravidanza può abortire, distinguendo tre casi:

    1. l’interruzione nei primi 90 giorni di gravidanza, possibile anche su semplice richiesta della donna che sostenga di dover subire problemi psicologici o fisici in conseguenza della gestazione;

    2. dal 91esimo giorno al periodo di raggiungimento di autonomia del feto – circa 22 settimane. Viene denominato anche “aborto terapeutico”. È possibile qualora la prosecuzione della gravidanza comporti grave pericolo di vita per la donna o siano accertate rilevanti anomalie o malformazioni fetali;

    3. nell’ultima fase della gestazione, che riguarda un feto già autonomo. È possibile solo qualora la donna si trovi in imminente pericolo di vita.

Si offre consulenza e assistenza legale in caso di irregolarità nello svolgimento della procedura, ad esempio rifiuto di assistenza da parte di personale medico o ausiliario che si professi obiettore di coscienza.

Le altre aree di competenza sono:

  • la modifica delle condizioni di separazione e divorzio

  • gli ordini di protezione e allontanamento del coniuge

  • la comunione dei beni e lo scioglimento della comunione

  • il Fondo Patrimoniale

  • Affidamento e collocamento dei figli

  • Regolamentazione della responsabilità genitoriale

  • Unioni civili

  • Famiglie di fatto

  • Contratti di convivenza

  • Cognome materno

  • Negoziazione assistita

  • Autorizzazione all'espatrio