La revoca dell’amministratore che non convoca l’assemblea

Quesito: L’amministratore del mio condominio, giustificandosi con i rischi legati alla pandemia, non solo non ha ancora indetto l’assemblea ordinaria – nonostante il regolamento di condominio ne preveda lo svolgimento entro il 30 gennaio di ciascun anno, pena la decadenza automatica dall’incarico dell’amministratore stesso – ma non ha neppure fatto pervenire ai condòmini i dati di bilancio. Vorrei sapere se l’assemblea ordinaria, pur con le precauzioni del caso, poteva essere svolta. Inoltre, quali compiti può svolgere l’amministratore in periodo di prorogatio? E durante questo periodo ha diritto al compenso?

Risposta: La legge 126/2020 ha modificato l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che è stato poi ulteriormente emendato dalla legge 159/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» il 3 dicembre 2020, e quindi a gennaio 2021 era già in vigore. L’ultimo comma della norma citata stabilisce che l’assemblea condominiale può svolgersi in modalità di videoconferenza. Pertanto già da allora si sarebbe potuta indire l’assemblea ordinaria, che, comunque, con le dovute precauzioni sanitarie, poteva essere convocata anche in presenza nei mesi successivi. Si sottolinea che, in base all’articolo 1129 del Codice civile, la revoca dell’amministratore va deliberata dall’assemblea; tuttavia, nel caso in esame, considerando il comportamento dell’amministratore e la clausola del regolamento condominiale citata dal lettore, si dovrebbe determinare la decadenza dell’incarico con passaggio al regime di “prorogatio imperii” previsto dal comma 8 dell’articolo 1129 del Codice civile, in base al quale «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

Fonte: Il Sole 24 Ore