Per stabilire il regime di tassazione occorre che la Società verifichi le soglie che determinano l'attrazione della tassazione a destinazione fissate dallo Stato in cui i beni sono diretti.
Le vendite ante 1° luglio 2021 a oggi, per tutte quelle cessioni caratterizzate dal duplice requisito dell'effettuazione nei confronti di soggetti privati e della consegna a domicilio dell'acquirente Ue a cura, o per conto, del cedente identificato a fini Iva in Italia (ovvero in qualsiasi altro Paese Ue), la non imponibilità nel territorio del Paese di spedizione/trasporto della merce, cui corrisponde la tassazione a destinazione, è subordinata al superamento della soglia di euro 100.000 (articolo 41, comma 1, lettera b), Dl 331/1993).
Più nello specifico, se un fornitore italiano ha effettuato, nei confronti di consumatori finali di un Paese Ue, cessioni di beni per un ammontare inferiore a euro 100.000, alle vendite in commento si applicherà la tassazione all’origine, e l'imposta andrà versata in Italia piuttosto che nello Stato di destinazione, sempre che la Società non abbia optato per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione. La soglia può essere anche minore secondo quanto stabilito dallo Stato membro di destinazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 Direttiva 2006/112/CE. Sicché, nelle vendite a distanza, per stabilire il regime di tassazione, in Italia o nel Paese di destinazione, secondo le regole attuali, occorre che la Società verifichi le soglie che determinano l’attrazione della tassazione a destinazione fissate dallo Stato in cui i beni sono diretti.
La tassazione a destinazione al superamento delle suddette soglie implica che il cedente Ue debba identificarsi nello Stato membro di arrivo delle merci per assolvere gli obblighi Iva: un’incombenza, quella dell’identificazione, notevole nel caso di fornitore che abbia clienti sparsi in diversi Paesi dell'Ue. Al fine di contenere tale onere, al di sotto della soglia minima, le vendite a distanza restano assoggettate alla regola generale di tassazione nello Stato di origine.
Per esempio, nell'ipotesi di acquisto da parte di un soggetto italiano, il fornitore Ue deve versare l’imposta nel Paese di origine e non è tenuto a identificarsi in Italia, nel caso in cui le vendite a distanza effettuate in Italia non abbiano superato l'ammontare di 35.000 euro nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel caso si superi detto ammontare, il fornitore deve identificarsi e versare l'Iva in Italia (resta ferma la possibilità, per il fornitore che non abbia superato la predetta soglia, di optare per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato).
Le vendite a distanza post 1° luglio 2021 Per i motivi anticipati e per effetto della Direttiva (Ue) 2017/2245, è prevista una riforma complessiva delle regole Iva per il settore dell’e-commerce a partire dal 1° luglio 2021. Prima di addentrarci nell’analisi dettagliata della riforma, si ricorda che, sul piano oggettivo, nella disciplina Iva delle vendite a distanza di merci rientrano le cessioni di qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore, inclusi (a certe condizioni) i prodotti soggetti ad accisa.
Sul piano soggettivo, le vendite a distanza intraUe di beni si caratterizzano quali:
› cessioni di beni dirette consumatori finali;
› cessioni di beni (inclusi prodotti soggetti ad accisa) a soggetti passivi o alle persone giuridiche non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della Direttiva Iva (accordi diplomatici, organismi internazionali, Nato ecc.);
› cessioni di beni (esclusi i prodotti soggetti ad accisa) a:
1. soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o servizi per i quali l'Iva non è detraibile;
2. soggetti passivi sottoposti al regime forfettario comune per gli agricoltori;
3. soggetti passivi sottoposti al regime del margine dei beni usati;
4. persone giuridiche non soggette a imposta.
Ebbene, nelle ipotesi in cui il trasporto/spedizione è eseguito a nome e/o a cura del fornitore (o quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto/spedizione), se è superata la soglia (unica per tutti gli Stati membri) di 10.000 euro, tali operazioni sono territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione dei beni. Al contrario, per le vendite di ammontare inferiore alla suddetta soglia, l’operazione rileva nello Stato del cedente.
Il regime delle soglie, nato per sostenere le microimprese, a partire dal 1° gennaio 2019, per la fornitura dei servizi Tbe ai consumatori in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore viene così esteso alle vendite a distanza intraUe di beni, ma non alle forniture di altri tipi di servizi effettuate a clienti nell'Ue. La soglia viene calcolata tenendo conto del valore totale dei servizi Tbe transfrontalieri e delle vendite a distanza intraUe di beni e si applica sia alle forniture dirette sia alle forniture tramite marketplace.
Vendite a distanza sotto soglia
Nello specifico, le vendite a distanza intraUe di merci saranno soggette all'Iva nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
› il fornitore è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede normalmente in uno solo Stato membro;
› effettua vendite a distanza intraUe di merci e spedisce o trasporta tali merci a un altro Stato membro rispetto allo Stato membro in cui è stabilito;
› il valore totale di tali vendite (unitamente a quello di fornitura di servizi Tbe) non supera i 10.000 euro (Iva esclusa) nell'anno solare in corso e in quello precedente.
In sostanza le vendite a distanza fino al valore di 10.000 euro avranno lo stesso trattamento Iva delle forniture nazionali. Tuttavia, il fornitore può decidere di applicare le norme generali che comportano la tassazione ai fini Iva nel luogo di destinazione. In questo caso, il fornitore sarà vincolato dalla sua decisione per due anni. Si badi che la soglia in questione non si applica alle vendite a distanza intraUe di beni effettuate da un fornitore stabilito fuori dall’Ue, alle vendite a distanza di merci importate (per le quali è previsto un regime specifico di importazione), alle forniture nazionali di beni effettuate attraverso una piattaforma elettronica, alle forniture di beni da parte di un fornitore stabilito in più Stati membri. Vendite a distanza sopra soglia Qualora il valore totale delle operazioni superi i 10.000 euro, per evitare ai soggetti passivi cedenti di identificarsi in ogni Stato membro Ue in cui effettuano vendite a distanza, essi potranno accedere all’Oss (One stop shop), il quale offre la possibilità di registrarsi in un unico Stato membro al fine di adempiere gli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le cessioni effettuate in ogni Stato membro. Con l’intento di semplificare gli adempimenti in capo ai soggetti passivi che effettuano vendite a distanza, la nuova norma non prevede alcun obbligo di emettere fattura per tali vendite, nel caso in cui il cedente si avvalga dell’utilizzo dell’Oss. Se, tuttavia, il fornitore sceglie di emettere una fattura, le regole sono quelle dello Stato membro in cui il fornitore si è registrato ai fini Oss (Stato membro di identificazione).
I casi pratici delle Note esplicative
Le nuove regole in tema di e-commerce potrebbero generare qualche difficoltà in termini di interpretazione e di applicazione pratica. Al fine di rispondere ai dubbi degli operatori, la Commissione europea con le citate Note esplicative interviene risolvendo, preventivamente, alcuni “casi pilota”:
Una società con sede in Belgio vende merci dal magazzino in Belgio a clienti in Francia e Lussemburgo (vendita a distanza di merci). Il totale valore delle vendite ai clienti non supera i 10.000 euro. Cosa cambia dal 1° luglio?
La nuova disciplina delle vendite a distanza non riguarda questo caso poiché il fornitore è stabilito solo in uno Stato membro (Belgio) e il valore totale delle forniture di beni a clienti in altri Stati membri dell'Ue (Francia, Lussemburgo) non superano la soglia. Tali cessioni saranno tassate ai fini Iva al pari delle cessioni interne. La novità è che la società in questione potrebbe scegliere di applicare la tassazione dello Stato membro di destinazione. In questo caso è necessario registrarsi all’Oss in Belgio (ovvero nel Paese di stabilimento). Sul piano pratico, trattasi di una semplice registrazione online sul portale belga One Stop Shop. Dopo la registrazione, la società dichiara e versa l’Iva dovuta in Francia e Lussemburgo tramite il portale Oss belga.
Una società con sede (solo) in Polonia vende merci a distanza a clienti residenti in Germania, Repubblica ceca e Svezia. Il valore totale di tali vendite supera i 10.000 euro, ma non supera la soglia di 35.000 per ciascuno Stato membro. Ci sono delle novità legate al nuovo regime?
Dal 1° luglio 2021, la precedente soglia annuale di vendita a distanza di 35.000 euro per ciascuno Stato membro (o di 100.000 euro per alcuni Stati membri) scompare. Al suo posto ci sarà la soglia di 10.000 euro all'anno che coprirà tutte le vendite a distanza di beni ai clienti in tutti gli Stati membri dell'Ue. Secondo le nuove regole, poiché nel caso specifico viene superata la soglia di 10.000 euro, il luogo in cui l’operazione si ritiene avvenuta è il Paese di destinazione (Germania, Repubblica Ceca e Svezia). Per assolvere l'Iva dovuta su tali vendite le possibilità sono due: a) registrarsi in ciascuno di questi Stati membri, dichiarare e pagare l'Iva in ciascuno di tali Stati; o b) registrati all’Oss (in Polonia). Dopo la registrazione, la Società potrà dichiarare e pagare l’Iva dovuta in Germania, Repubblica Ceca e Svezia tramite lo sportello unico polacco.
Una società con sede in Austria cessioni di beni interne e, in modo occasionale, vendite a distanza di merci per un importo non superiore a 10.000 euro a clienti in Germania. La società ha una stabile organizzazione in Ungheria da cui effettua vari servizi. Si applica la soglia di 10.000 euro?
No, in quanto la soglia di 10.000 euro è applicabile solo ai fornitori stabiliti in un solo Stato membro.
Una società con sede in Francia e con uno stock di merci in Germania effettua vendite a distanza di merci dalla Francia e dallo stock in Germania a clienti polacchi per un importo di 4.000 euro e per i clienti belgi di 4.500 euro. Vale la soglia di 10.000 euro?
No, la soglia di 10.000 euro non è applicabile in questo caso perché le merci vengono spedite da due Stati membri, con conseguenti vendite a distanza da più di uno Stato membro. Affinché valga la soglia, il fornitore deve essere stabilito in un solo Stato membro e le merci devono essere inviate da tale Stato.
Una società con sede in Italia effettua cessioni di beni per un importo di 4.000 euro ai clienti in Spagna e Portogallo e fornisce anche beni per un valore di 20.000 euro a un'organizzazione internazionale in Spagna esente da Iva per i suoi acquisti di beni e servizi. Tale società rientra nel regime Iva sotto soglia?
No, la soglia di 10.000 euro non si applica in questo caso. L'organizzazione internazionale, che è esente da Iva per i suoi acquisti di beni e servizi, è considerata come consumatore finale per la fornitura in questione. La soglia totale delle cessioni a distanza è quindi di 24.000 euro, che supera la soglia di 10.000.
Una società con sede (solo) in Spagna effettua vendite di beni a distanza a clienti in tutta l'Ue per più di 10 000 euro. Cosa cambia dal 1° luglio 2021?
Dal 1° luglio 2021, la soglia per le vendite a distanza intraUe di beni diventa 10.000 euro all'anno e copre tutte le vendite a distanza di beni ai clienti in tutti gli Stati membri Ue. Stati. L’Iva si applica nello Stato membro in cui le merci vengono spedite/trasportate. Ciò significa che la società spagnola dovrà addebitare al suo cliente l'aliquota Iva corretta dello Stato membro in cui le merci arrivano. Per assolvere l’Iva, la società avrà due possibilità: registrarsi in ciascuno Stato Ue dove si trovano i clienti (fino a 26 registrazioni) e quindi ivi dichiarare e pagare l'Iva; oppure registrarsi tramite Oss sul portale spagnolo utilizzando tale sistema per tutte le vendite a distanza effettuate in Ue. Una volta eseguita la registrazione, l’Iva sarà dichiarata e pagata tramite lo sportello unico.