Chi paga imposte e sanzioni in caso di errori nelle perizie

Quesito: Stiamo per avviare i lavori relativi all’ecobonus del 110% in una villetta bifamiliare. Per la pratica, il tecnico che ci segue garantisce che è tutto in regola. Vorremmo però capire meglio un aspetto: qualora un controllo rilevasse che in realtà non tutti i requisiti sono stati rispettati, con conseguente recupero fiscale, quanto saremo tutelati dall’assicurazione obbligatoria del tecnico? Dovremo pagare e ci potremo rivalere su di lui?

Risposta: Il controllo sulla corretta spettanza delle detrazioni riguarda sempre il contribuente, che di tali detrazioni fruisce. Pertanto, nel caso in cui venga rilevata l’assenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali, i recuperi dell’imposta dovuta e l’irrogazione delle sanzioni non potranno che essere effettuati in capo al contribuente stesso, che sarà tenuto ai conseguenti versamenti (salva l’impugnazione delle maggiori pretese). In questo quadro, i tecnici che abbiano svolto la loro attività professionale in maniera falsa o erronea rispondono sempre dei danni arrecati ai contribuenti, loro clienti, in sede civile. A ben vedere, tale responsabilità sussiste da prima dell’introduzione del superbonus, in forza delle norme del Codice civile che disciplinano le prestazioni dei professionisti in relazione alla diligenza rafforzata che ne deve contraddistinguere l’operato (articolo 1176, comma 2, del Codice civile). In tale prospettiva, l’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 aggiunge, a favore del contribuente, un ulteriore tassello, e cioè la previsione per cui il professionista deve munirsi di idonea copertura assicurativa, d’importo non inferiore a 500mila euro e comunque parametrata al volume di attività da questi svolta nell’ambito del superbonus, a garanzia dei danni che possono essere arrecati ai contribuenti e al bilancio dello Stato.