Le quote di riparto nella successione legittima

Quesito: Sono sposato in comunione dei beni con mia moglie. Ho due figli viventi, mentre un terzo è deceduto, lasciando la moglie e un figlio minore. Vorrei sapere qual è la quota che spetterebbe a ciascuno degli eredi.

Risposta: A norma dell’articolo 581 del Codice civile, il patrimonio del lettore, in caso di suo decesso, si devolverà per successione legittima per tre noni a favore di sua moglie, per due noni a favore di ciascuno dei suoi due figli viventi, e per due noni a favore di suo nipote (subentrato per rappresentazione del figlio deceduto, ex articolo 467 del Codice civile).

La liberalità indiretta e la collazione ereditaria

Quesito: Un immobile oggetto di liberalità indiretta del padre verso un figlio, successivamente venduto da quest’ultimo, come verrebbe ascritto agli effetti della collazione ereditaria?

Risposta: L'intestazione dell’appartamento a uno dei figli può configurare una liberalità indiretta. Ai fini della collazione, la giurisprudenza considera oggetto della liberalità indiretta non il danaro trasferito al figlio beneficiario dell’acquisto, ma l’immobile. Di conseguenza, il “donatario” sarà tenuto a collazionare l’appartamento, oppure la somma corrispondente al valore di mercato di quest’ultimo al momento dell’apertura della successione (si veda Cassazione, sentenza 56/2014).

Comunione dei beni, no al dono di proprietà indivise

Quesito: Sono comproprietario con mia moglie, in comunione dei beni, di 21 metri quadrati di civile abitazione. Al fine di risolvere la comproprietà a mio favore, può mia moglie – in presenza di due figli maggiorenni e consenzienti – farmi atto di donazione della sua parte del bene?

Risposta: La presenza del regime patrimoniale legale della comunione dei beni impedisce il trasferimento pro quota dell’immobile in comproprietà dei coniugi. Di conseguenza, qualsiasi atto dismissivo della età indivisa del bene in questione presuppone la scelta della separazione dei beni (articoli 215 e seguenti del Codice civile).

Circa la natura giuridica dell’atto da compiere (donazione o vendita), la valutazione è rimessa alla volontà delle parti, nella consapevolezza che la circolazione del bene donato presenta maggiori rischi. E ciò anche tenuto conto del cosiddetto divieto di patti successori, di cui all’articolo 458 del Codice civile, che sancisce la nullità di «ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi».

L’omessa trascrizione è sanabile con l’usucapione

Quesito: Sono un’anziana colpita ultimamente da Covid. Sono vedova dal 1971 e in tale data ho ereditato da mio marito metà della sua casa, dove abitavamo e dove io abito tuttora. L’altra metà è stata ereditata da due fratelli di mio marito (che quindi hanno avuto un quarto cadauno), i quali mi hanno ceduto la loro quota (previo pagamento) a seguito di scrittura privata mai registrata. All’acquisto non è seguito alcun atto pubblico. Oggi vorrei lasciare il bene a due miei nipoti (al 50 per cento cadauno), però, essendovi una metà ancora intestata ai suddetti parenti, mi trovo impossibilitata a nominare i miei nipoti eredi della intera proprietà. La sorella di mio marito è deceduta da 30 anni e il fratello da 10, i figli di entrambi (otto in tutto) non hanno presentato successione per tale bene, che risulta ancora intestato ai due fratelli defunti. Mi chiedo se è possibile attivare una usucapione definibile in tempi brevi, stanti la situazione e la mia precaria condizione di salute. Gli otto nipoti di mio marito non dovrebbero opporsi?

Risposta: I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, in base all’articolo 2643 del Codice civile; i contratti, per essere trascritti, devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Sarebbe stato necessario, nel caso di specie, attivarsi per concludere il trasferimento nella forma idonea a renderlo opponibile nei confronti dei terzi, a norma dell’articolo 2644 del Codice civile; a questo punto, stante la situazione venutasi a creare, l’usucapione rappresenta la soluzione percorribile in presenza del possesso continuato ex articolo 1158 e seguenti del Codice civile.

La lettrice può, a tal fine, avviare un procedimento ordinario che termini con una sentenza che dichiara l’avvenuta usucapione, o attivarsi con il procedimento di mediazione, in base al Dlgs 28/2010, per definire rapidamente la situazione.

Fonte: Il sole 24 Ore