Per immobili concessi ai parenti Imu ridotta del 50%

Particolare tipologia di contratto a uso abitativo è il comodato d’uso, previsto dall’articolo 1803 del Cc.

Il funzionamento è semplice: il comodante consegna la casa al comodatario per un periodo di tempo determinato e alla scadenza di tale periodo il comodatario è obbligato a restituire il bene.

L’accordo è gratuito e può essere stipulato verbalmente, anche se è sempre preferibile la forma scritta. In tal caso, il proprietario è tenuto a registrare il contratto alle Entrate.

Il comodante può chiedere la restituzione anticipato dell’immobile solo in caso di bisogno urgente e imprevisto, mentre il comodatario può restituire il bene al proprietario in qualsiasi momento.

Per immobili concessi in comodato d’uso ai parenti, con contratto registrato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile Imu.

Bisogna rispettare alcune condizioni: l’unità deve essere destinata a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzino come abitazione principale; la casa non deve rientrare nelle categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9); il proprietario del bene deve risiedere anagraficamente e dimorare nel Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Fonte Il Sole 24 Ore