COSA SONO I "MARCHI" E I "BREVETTI"?

Il MARCHIO è un segno distintivo di un prodotto d’azienda. Deve avere il carattere della novità, non essere generico e non veritiero. Il marchio consente di differenziare i prodotti di una impresa da quelli delle aziende concorrenti, di identificare la provenienza di un prodotto/servizio. Il marchio può essere costituito da una immagine ( marchio figurativo ) oppure da una espressione di linguaggio (marchio denominativo ). L’imprenditore che detiene i diritti di un marchio ha diritto di avvalersene in modo esclusivo al pari di quanto accade per la ditta e per l’insegna. I diritti d’uso di un marchio possono essere acquisiti in due modi:

  • registrazione

  • uso di fatto

Va sottolineato che il marchio identifica il prodotto e non l’imprenditore. La disciplina del marchio è contenuta negli artt. 2569 segg. c.c. e nella legge r.d. n.929 del 21 giugno 1942 (cd “legge marchi”), nel D.L. 480/1992 emanato in attuazione della direttiva comunitaria 104/1989 e nel d.lgs. 198/1996. A partire dal 1959 (legge n.1179 del 24 dicembre 1959) il legislatore ha esteso la possibilità di registrazione del marchio anche per i servizi. Esistono diversi tipi di marchi come, ad esempio, il marchio di fabbrica, il marchio di commercio, il marchio di forma, il marchio registrato, il marchio collettivo.

Il BREVETTO è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva. Infatti, l’Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi anche denominato C.P.I.) indica che “possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l’utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l’importazione di un prodotto ovvero l’implementazione di un processo oggetto dell’invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto. Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di ottenere l’esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d’uso (royalty).

Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o una autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che possono anche appartenere a diversi soggetti. Il brevetto è concesso, per l’Italia, da questa Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l’Ufficio Europeo dei Brevetti – EPO). Il brevetto è valido per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o più Stati (aree regionali). Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di divulgare l’invenzione al pubblico mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell’invenzione contenuta nella domanda di brevetto. Il brevetto è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.