Le tende donate dalla suocera prima della separazione
Quesito: Finita una lunga convivenza a ottobre 2019, ho acquistato la casa comune e mi sono accollata il mutuo restante. Il mio ex compagno se n’è andato portandosi via i propri effetti personali e poche altre cose di sua scelta. Successivamente lui e sua madre mi hanno chiesto un forfait (di importo deciso da loro) come rimborso della parte di un regalo che ci fece sua madre nel 2014. Si tratta, nello specifico, di tende da balcone acquistate e poi donateci dalla stessa. Vorrei sapere se il mio ex e sua madre hanno titolo per pretendere qualcosa.
Risposta: La questione va affrontata sotto un duplice profilo, in relazione ai due autori della richiesta avanzata nei confronti della lettrice. Con riferimento alla posizione dell’ex convivente, per il diritto privato comune le parti sono libere di concordare il prezzo di compravendita di un immobile, eventualmente specificando se in esso sono compresi beni mobili e se alcuni di essi sono da considerare esclusi o da asportare. Nel caso descritto, la lettrice era già comproprietaria della metà della casa, quindi sia lei sia il venditore la conoscevano dettagliatamente; se nel rogito non sono state inserite clausole particolari con riferimento alle tende da esterno, non vi sono ora appigli per la richiesta di somme di denaro da parte dell’ex convivente. Quest’ultimo avrebbe potuto chiedere un prezzo più alto per la cessione della sua quota di immobile o chiedere di asportare le tende, rivendicandone la proprietà, ma se non l’ha fatto, e se l’atto è stato stipulato con le consuete clausole (per esempio «l’immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova»), ora non può avanzare pretese. Con riferimento alla posizione della madre dell’ex compagno, che, secondo quanto specificato nel quesito, acquistò le tende da balcone e le donò alla coppia, vanno prese in considerazione le complesse norme sulla donazione. Principio generale (previsto dagli articoli 782 e 783 del Codice civile) è che le donazioni sono nulle se, riguardando beni immobili o di valore non modico, non sono effettuate con le formalità previste (atto pubblico notarile alla presenza di testimoni). Sotto questo profilo la donante dovrebbe ora sostenere in un giudizio di avere effettuato la donazione di un bene di valore non modico (con riferimento alle sue concrete possibilità economiche dell’epoca) senza atto pubblico, e chiedere la restituzione del bene, ma non un rimborso. Se però all’epoca le tende fossero state scelte e commissionate dalla coppia e solo pagate dalla madre dell’ex compagno della lettrice, si sarebbe in presenza dell’adempimento di obbligazione da parte di un terzo (articolo 1180 del Codice civile), e quindi di una donazione indiretta, per la quale è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (sul punto è esplicita l’ordinanza 4682/2018 della Cassazione). Non vi sarebbero dunque le condizioni per chiedere la restituzione del bene, e nemmeno un rimborso.