Detenzione domiciliare
fino al 31 dicembre 2020
Su istanza di parte, se la pena complessiva
o residua non supera i 18 mesi
Dal 29 ottobre al 31 dicembre la pena detentiva non superiore a 18 mesi - anche se costituente parte residua di una pena maggiore – è eseguita, su istanza di parte, nell’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ciò vale anche per i detenuti che raggiungono il tetto di 18 mesi di pena residua prima del 31 dicembre. Lo stabilisce l’articolo 30 del decreto Ristori, che ripropone gli incentivi straordinari in materia penitenziaria contenuti nell’articolo 123 del decreto Cura Italia.
Rimangono fuori dal beneficio i detenuti:
condannati per uno dei reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975) nonchè per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (il cosiddetto stalking);
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
sottoposti al regime di sorveglianza particolare – non revocato a seguito di reclamo giurisdizionale - per comportamenti carcerari violenti, minacciosi, idonei a turbare l’ordine pubblico o perché si avvalgono dello stato di soggezione di altri compagni di pena;
sanzionati, nell’ultimo anno, per promozione o partecipazione a sommosse o disordini, evasione e reati commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o visitatori;
nei cui confronti, dopo il 30 ottobre, sia stato redatto rapporto disciplinare per promozione o partecipazione a sommosse o disordini;
privi di domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle vittime.