Detenzione domiciliare

fino al 31 dicembre 2020


Su istanza di parte, se la pena complessiva

o residua non supera i 18 mesi

Dal 29 ottobre al 31 dicembre la pena detentiva non superiore a 18 mesi - anche se costituente parte residua di una pena maggiore – è eseguita, su istanza di parte, nell’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Ciò vale anche per i detenuti che raggiungono il tetto di 18 mesi di pena residua prima del 31 dicembre. Lo stabilisce l’articolo 30 del decreto Ristori, che ripropone gli incentivi straordinari in materia penitenziaria contenuti nell’articolo 123 del decreto Cura Italia.

Rimangono fuori dal beneficio i detenuti:

  • condannati per uno dei reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975) nonchè per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (il cosiddetto stalking);

  • dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

  • sottoposti al regime di sorveglianza particolare – non revocato a seguito di reclamo giurisdizionale - per comportamenti carcerari violenti, minacciosi, idonei a turbare l’ordine pubblico o perché si avvalgono dello stato di soggezione di altri compagni di pena;

  • sanzionati, nell’ultimo anno, per promozione o partecipazione a sommosse o disordini, evasione e reati commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o visitatori;

  • nei cui confronti, dopo il 30 ottobre, sia stato redatto rapporto disciplinare per promozione o partecipazione a sommosse o disordini;

  • privi di domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle vittime.

Rispetto al decreto Cura Italia, è prevista un’ulteriore causa ostativa, che riguarda i condannati per delitti di associazione mafiosa e terrorismo. Essi – in caso di cumulo - non possono godere del beneficio per il residuo di pena che non riguarda detti delitti anche se hanno già espiato la parte di pena relativa agli stessi, qualora il giudice della cognizione o dell’esecuzione abbia accertato la connessione tra i reati in esecuzione, perché commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso oppure per eseguire od occultare gli altri.

La scarcerazione è decisa dal magistrato di sorveglianza, che la può negare solo per gravi motivi ostativi. Se la pena da scontare è superiore a sei mesi e c’è il consenso del condannato, si applica il braccialetto elettronico, spento quando il residuo scende sotto i sei mesi. Il braccialetto non è previsto per i minorenni. Il decreto Ristori prevede misure straordinarie anche su licenze per detenuti in semilibertà e permessi premio. La prime possono essere concesse con durata superiore a quella prevista dall’articolo 52 dell’ordinamento penitenziario, con il limite del 31 dicembre. Entro la stessa data i permessi premio possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti dall’articolo 30-ter dell’ordinamento penitenziario, ai condannati già ammessi al beneficio oppure che siano stati già assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o formazione personale all’esterno.

Restano esclusi i condannati per i reati ostativi previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nonché per delitti di associazione mafiosa e terrorismo. Per questi ultimi, in caso di cumulo, i permessi non possono essere concessi - anche se il condannato ha già espiato la relativa parte di pena - in presenza di connessione accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione.