Interrogatori da remoto

Le nuove regole del processo telematico penale

Udienze a porte chiuse.

A distanza solo se limitate a pm, parti private avvocati e ausiliari

Gli articoli 23 e 24 del decreto Ristori (Dl 13/2020) contengono le misure per arginare gli assembramenti negli uffici giudiziari, efficaci sino al 31 gennaio 2021. In materia penale si prende spunto dall’articolo 83 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), senza però alcune manifestazioni estreme di telematizzazione delle attività giudiziali che avevano suscitato diffuse polemiche per la loro inconciliabilità con i princìpi costituzionali di oralità e immediatezza del processo penale, soprattutto nella formazione dibattimentale della prova.

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono compiere da remoto tutti gli atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti tecnici, di esperti o di altre persone. Sono molte attività: le principali – nell’ottica di evitare assembramenti - sono gli interrogatori di testimoni e indagati. L’atto si svolge nell’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza dell’interessato, se ha strumenti tecnici idonei, e vi partecipa anche un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che identifica i partecipanti e redige il verbale delle operazioni compiute. L’interessato detenuto o internato si collega, se possibile, dal luogo di custodia.

Il difensore, se deve partecipare all’atto, può opporsi in modo insindacabile allo svolgimento da remoto. Altrimenti può scegliere di collegarsi telematicamente dal suo studio o di essere fisicamente presente nell’ufficio di polizia giudiziaria dove si trova il suo assistito. Con le stesse modalità il giudice può svolgere l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare in carcere di cui all’articolo 294 del Codice di procedura penale.

La principale misura precauzionale è lo svolgimento a porte chiuse, con la partecipazione solo delle parti necessarie. Le udienze cui partecipano solo il pm, le parti private con i rispettivi difensori e gli ausiliari del giudice si possono celebrare anche da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Tale possibilità non è prevista per le udienze in cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché per le udienze di discussione finale nel giudizio ordinario e abbreviato.

Sono comunque molte le attività effettuabili da remoto: udienze di convalida dell’arresto o del fermo; procedimenti cautelari (riesame e appello); opposizioni a richieste di archiviazione; udienze di patteggiamento e messa alla prova; incidenti di esecuzione. Con il consenso delle parti, si possono svolgere da remoto anche le udienze preliminari e quelle dibattimentali dedicate alla costituzione delle parti, alle questioni preliminari, alle richieste istruttorie e, più in generale, a tutte le attività diverse dalla formazione della prova e dalla discussione della causa.

La partecipazione di detenuti e internati avviene sempre, ove possibile, tramite collegamento dal luogo di custodia. Il collegamento dell’imputato libero, o sottoposto a misura cautelare diversa dal carcere, può avvenire dallo studio del difensore. Se si tratta di arrestato o fermato custodito agli arresti domiciliari, la connessione avviene dall’ufficio di polizia giudiziaria più vicino e attrezzato: nel primo caso, è il difensore che attesta l’identità del cliente, nel secondo l’ufficiale di polizia giudiziaria. Il collegamento del difensore e dell’assistito deve avvenire sempre dalla stessa posizione. Le deliberazioni collegiali dei giudici in camera di consiglio possono essere sempre adottate da remoto, tranne quelle conseguenti alle udienze di discussione finale svolte in presenza fisica delle parti.

Il rito di legittimità torna principalmente cartolare, come in vigenza del decreto Cura Italia. La discussione orale si tiene solo se le parti fanno apposita richiesta – a pena di inammissibilità - 25 giorni prima dell’udienza. Diversamente, 15 giorni prima dell’udienza, il procuratore generale trasmette con posta elettronica certificata la requisitoria alla cancelleria, che la invia con lo stesso mezzo immediatamente alle altre parti, che hanno facoltà di replicare entro cinque giorni dall’udienza.

La deliberazione dei giudici avviene in camera di consiglio, sempre che l’udienza non si sia svolta in presenza delle parti, e il dispositivo viene comunicato alle parti via pec. Le disposizioni introdotte dal decreto Ristori non si applicano alle udienze di trattazione che ricadono entro 15 giorni dall’entrata in vigore (29 ottobre); mentre per i procedimenti per i quali l’udienza ricade nei 15 giorni successivi, la richiesta di trattazione orale è valida se formulata entro il 7 novembre.

Le memorie, i documenti, le richieste e le istanze formulate al pubblico ministero dopo la conclusione delle indagini preliminari vanno depositate esclusivamente sul portale del processo penale telematico. Viene altresì specificato che, con altri decreti del ministro della Giustizia, saranno indicati ulteriori atti per i quali sarà resa possibile questa forma di deposito telematico. Tutti i differenti atti, documenti e istanze, possono essere depositati con pec. Gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari e le specifiche relative ai formati degli atti e alle modalità di invio sono indicati nell’apposito provvedimento del direttore generale del Dgsia.

Fonte: Il Sole 24 Ore

GLI STRUMENTI PER PARTECIPARE

Gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle attività giudiziarie sono quattro, indicati in un decreto dirigenziale pubblicato il 2 novembre sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia. Le principali novità sono due servizi con canale di comunicazione criptata su rete telematica pubblica, che assicurano – ciascuno - il collegamento audiovisivo a distanza sino a 250 partecipanti: uno è gestito con un sistema su cloud, amministrato dal ministero, che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione, mentre l'altro in un centro dati ministeriale.

La segretezza dei colloqui del difensore con il proprio assistito viene assicurata attraverso un circuito dedicato e criptato Voip (Voice over Internet Protocol)