Quesito: Dopo avere inviato la dichiarazione di successione in via telematica e aver ricevuto l’attestazione della presentazione da parte dell’agenzia delle Entrate, l’ufficio postale dove avevo il conto cointestato con il de cuius mi ha consigliato, al fine di procedere alla chiusura del conto, di inserire nella dichiarazione anche il saldo passivo del conto alla data del decesso. Preciso che non ho pagato l’imposta di successione, ma solo le imposte ipotecaria e catastale e i vari tributi speciali, in quanto l’intero imponibile ricadeva nella franchigia di legge. Occorre inserire questo saldo passivo nella dichiarazione sostitutiva? E come?
Risposta: Le perplessità poste nel quesito trovano legittimazione nella regola espressa dall’articolo 48, comma IV, del Dlgs 346/1990 (la cui sanzione è codificata nell’articolo 53, comma II, dello stesso provvedimento normativo), che vieta agli “istituti di credito” di fare annotazioni sulle proprie scritture contabili fino a quando non viene loro fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione, con indicazione dell’importo relativo.
L’applicazione del principio – volto a disciplinare le ipotesi di “saldi attivi” – può orientare l’istituto di credito (o ufficio postale) verso il disconoscimento di qualsiasi legittimazione del cointestatario superstite del conto (che nel caso in esame è anche erede unico) a porre in essere operazioni “bancarie”, seppur finalizzate alla mera chiusura del conto stesso, previo pagamento dell’intero debito maturato.
Circa la dichiarazione di successione da presentare, essa sarà sostitutiva della precedente e si dovrà compilare anche il quadro ED (passività e altri oneri).