La concorrenza sleale

Per delineare al meglio la disciplina della "concorrenza sleale" bisogna, fin da subito, sottolineare che esistono due filoni normativi che, a prima vista sembrano contrapporsi, ma che, in realtà, servono ad una maggior tutela di un mercato libero.

Nel genus della concorrenza distinguiamo:

  • norme che tutelano la libertà di concorrenza

  • norme che vietano e sanzionano gli atti di concorrenza sleale.

Il primo gruppo di norme si prefigge di assicurare che la concorrenza sussista, il secondo gruppo si prefigge che la concorrenza, nel suo svolgersi, non degeneri, dando luogo ad un atto illecito.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la differenza tra un atto di concorrenza lecito ed uno illecito non è dato dallo scopo perseguito dai due atti (che è sempre quello di ottenere un vantaggio economico), ma esclusivamente dalla specifica natura dei mezzi impiegati per realizzare l'atto e dalla idoneità dell'atto stesso di danneggiare il soggetto concorrente.

E' in questo senso che la concorrenza sleale può definirsi una forma patologica di un fenomeno (la libera concorrenza tra le imprese) da considerarsi di per sè senz'altro lecito, benché destinato astrattamente a danneggiare, in termini di soccombenza economica nella competizione, il concorrente.

Per mezzo della nozione di concorrenza sleale, quindi, l'ordinamento impone alle imprese operanti nel mercato il rispetto delle regole di correttezza e lealtà in modo che nessuna impresa possa avvantaggiarsi rispetto alle altre, adottando metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali.

La disciplina è in continua evoluzione, attiene e invade, ormai, anche il mondo del web. A questo si aggiunga l'azzeramento delle distanze tra nazioni con normative diverse che fanno parte di un grande mercato commerciale mondiale.