Rimborsabili alla scadenza i voucher per viaggi annullati
Quesito: A febbraio 2020 (prima dell’emergenza Covid) ho prenotato il viaggio di nozze per gli Stati Uniti, da fare a settembre 2020, versando un acconto di 1.500 euro. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria non abbiamo più fatto tale viaggio. Al momento non posso viaggiare e quindi non mi interessa avere un voucher. Posso chiedere il rimborso?
Risposta: La questione dei voucher emessi in sostituzione dei rimborsi per i viaggi e le vacanze cancellati a causa del Covid è ancora poco definita. In effetti, a partire dal decreto “cura Italia” (Dl 18/2020), il regime normativo dei voucher è cambiato più volte, fino ad arrivare alla situazione attuale, dove il periodo di fruibilità dei voucher è stato esteso fino a 24 mesi, con obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo (legge 69/2021, di conversione del Dl 41/2021, decreto Sostegni, in vi-gore dal 22 maggio 2021).A norma dell’articolo 182, comma 3–bis, della legge 77/2020 (di conversione del decreto Rilancio, Dl 34/2020), tuttavia, per i voucher emessi nel corso del periodo emergenziale, oppure relativi a contratti di viaggio con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, la cui risoluzione sia stata effettuata entro il 31 luglio 2020, l’emissione del buono può avvenire anche in assenza di accettazione da parte del cliente, e ciò in forza di una discussa deroga alle previsioni del Codice del turismo (Dlgs 79/2011). Quindi il lettore dovrà attendere la scadenza del voucher in suo possesso per chiedere il rimborso, salvo che non intenda ricorrere in giudizio per ottenere una valutazione dell’autorità giudiziaria circa l’effettiva legittimità della citata deroga al Codice del turismo.