La sentenza di usucapione sancisce la titolarità del bene
Quesito: L’istituto giuridico dell’usucapione ha effetto retroattivo sulle obbligazioni tributarie? In particolare, le sanzioni tributarie per mancato accatastamento di un fabbricato accertate al proprietario di diritto, in caso di trasferimento del bene tramite usucapione, ricadono sul soggetto usucapente (proprietario di fatto) e vengono reintestate dall’agenzia delle Entrate tramite nuovo accertamento?
Risposta: Le obbligazioni tributarie che originano dal possesso di beni immobili fanno carico al soggetto che risulti intestatario in Catasto, salva la verifica dell’effettiva titolarità per come risulti dagli atti di trascrizione immobiliari (per esempio, disallineati per voltura catastale non eseguita). Tale circostanza dev’essere eccepita all’ufficio catastale e può formare oggetto di ricorso tributario in caso di non accoglimento. Anche una sentenza di usucapione, passata in giudicato, è un atto pubblico attestante la titolarità del bene e pertanto, nel caso descritto dal quesito, se al momento della notifica della sanzione la sentenza era passata in giudicato, il destinatario effettivo non poteva che essere il soggetto che aveva usucapito l’immobile.Si osserva infine che la sanzione per omesso accatastamento decade il 31 dicembre del quinto anno successivo al momento dell’inadempimento (30 giorni dall’ultimazione delle opere o comunque dall’effettivo uso dell’immobile).