Con un’attività lavorativa «quota 100» viene sospesa
Quesito: Sono un artigiano parrucchiere, con partita Iva in contabilità forfettaria. Maturo il diritto alla pensione quota 100 dal 1° giugno 2021. Per evitare la possibile sospensione della pensione dopo averla conseguita, posso continuare l’attività con il regime forfettario emettendo fattura/ricevuta fiscale al cliente? Altrimenti, come potrei continuare l’attività?
Risposta: La risposta al primo quesito è negativa. Non si può continuare a lavorare dopo la pensione quota 100, pena la sospensione della stessa.
Con la circolare 117/2019, l’Inps – occupandosi dell’incumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi da lavoro – ha citato i redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: compensi percepiti per l’esercizio di arti e redditi di impresa connessi ad attività di lavoro.
Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica. Ne deriva che, nel caso del lettore, continuando l’attività si avrà la sospensione della pensione. Egli, eventualmente, potrà continuare l’attività e chiedere la pensione quando cesserà l’attività stessa; infatti, il comma 1 dell’articolo 14 del Dl 4/2019 prevede che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 possa essere esercitato anche successivamente a questa data.