Si può designare in anticipo l’amministratore di sostegno
Quesito: Sono preoccupato dalla prospettiva di poter divenire, in futuro, incapace di intendere e di volere. Vorrei fin da ora indicare una persona di mia fiducia che assumerà l’incarico di tutore. È possibile fare ciò? Con quale procedura?
Risposta: Il lettore può designare, in previsione della propria eventuale futura incapacità, un amministratore di sostegno. Tale figura è stata inserita nell’ordinamento non solo per tutelare chi è incapace di intendere e di volere, ma anche per assistere chi, «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (come prevede l’articolo 404 del Codice civile con l’entrata in vigore della legge 6/2004), tanto che per ciascun beneficiario, a seconda della sua concreta situazione e delle eventuali evoluzioni della stessa, viene emesso un provvedimento specifico, che indica l’oggetto dell’incarico. In quest’ottica di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la scelta dell’amministratore di sostegno avviene nell’esclusivo interesse del beneficiario.
Per questo l’articolo 408 del Codice civile consente, in previsione di un eventuale futuro procedimento, la designazione da parte dell’interessato, che solo in presenza di gravi motivi il giudice tutelare potrebbe disattendere. La designazione va fatta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il lettore, pertanto, può rivolgersi a un notaio, che provveda alla redazione della nomina con le necessarie formalità; in alternativa può predisporre la scrittura personalmente e rivolgersi al Comune per l’autenticazione. Dovrà poi fare in modo che, nel momento dell’apertura del procedimento, il giudice tutelare venga a conoscenza della designazione.