Così la persona offesa può opporsi all’archiviazione
Quesito: Ho presentato una denuncia/querela in procura contro una persona che a mio avviso mi ha arrecato un danno. Se il giudice incaricato non ravvisa alcunché di illegale da parte del denunciato e archivia il caso, che cosa posso fare contro il suo provvedimento?
Risposta: L’articolo 408 («Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato») del Codice di procedura penale dispone che il pubblico ministero incaricato delle indagini, qualora ritenga infondata la notizia di reato, presenta al giudice la richiesta di archiviazione accompagnata dal fascicolo con la denuncia–esposto, la documentazione relativa alle indagini svolte e i verbali degli atti compiuti avanti al giudice delle indagini preliminari (Gip). L’avviso è notificato al soggetto che si riteneva offeso il quale abbia dichiarato, già nell’esposto–denuncia oppure successivamente, di voler essere informato della eventuale richiesta di archiviazione (comma 2). Costui può, nei 20 giorni successivi, esaminare gli atti e opporsi all’archiviazione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (comma 3). Pertanto, presupposto necessario dell’opposizione è la dichiarazione – nell’esposto o anche successivamente – di voler essere informati della richiesta di archiviazione. In assenza di tale dichiarazione, la persona offesa è di fatto tagliata fuori da qualsiasi ulteriore iniziativa successiva alla denuncia. La richiesta di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (articolo 410, comma 1, del Codice di procedura penale). In altre parole, essa deve avere un contenuto tecnico–giuridico e non può basarsi unicamente su una lettura degli elementi esaminati diversa da quella del pubblico ministero.