Bonus 110% tutte le novità

La legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, del superbonus del 110% per l’ecobonus, il sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine.

Solo per i condomìni e per gli edifici multifamiliari a proprietario unico con non più di quattro unità immobiliari, che entro il 30 giugno 2022 effettueranno (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento) lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Inoltre, solo per le spese sostenute nel 2022, la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, a differenza delle cinque quote previste per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Colonnine

Anche per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici è prevista la proroga del superbonus del 110% dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. La manovra 2021, però, prevede che, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’agevolazione si intenda «riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare». Non è chiaro se, in questi casi, saranno fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione. Inoltre, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: O 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; O 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; O 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Proroga per i condomìni

Solo per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Iacp

Gli istituti autonomi case popolari (Iacp, comunque denominati) potranno beneficiare del superbonus del 110% per gli interventi sul risparmio energetico qualificato (ecobonus) sugli immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Prima della manovra 2021, la scadenza era prevista al 30 giugno 2022. Per gli interventi effettuati dagli Iacp, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Terremoti dal 2008

È stato prorogato fino al 30 giugno 2022 (in questo caso dal 31 dicembre 2020) anche l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse al super ecobonus e al super sismabonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai terremoti del 2016 (decreto legge 17 ottobre 2016, numero 189) e del 2009 (decreto legge 28 aprile 2009, numero 39). Sono stati aggiunti a questo incentivo anche i Comuni interessati da tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008, a patto che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Va ricordato che, per gli interventi eseguiti su immobili che hanno ricevuto contributi pubblici per i sismi dal 1° aprile 2009, è consentita la detrazione del 110% con i limiti di spesa aumentati del 50% ma soltanto per la parte non coperta dai contributi pubblici. Per quanto riguarda gli interventi su immobili che abbiano ricevuto contributi pubblici relativi a sismi precedenti al 1° aprile 2009, non spetta alcuna agevolazione.

Altre novità

La legge di Bilancio 2021, poi, ha previsto le seguenti altre novità, in vigore dal 2021, per il superbonus del 110%:

- potranno beneficare del superbonus anche gli edifici privi di Ape, perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a patto che al termine degli interventi (che devono comprendere anche l’isolamento termico anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), venga raggiunta una classe energetica in fascia A;

- nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici»;

- un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» se è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale;

- potranno beneficiare del super ecobonus del 110% anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche previsti nell’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del Tuir, a patto che venga effettuato almeno un intervento «trainante» dell’ecobonus;

- potranno beneficiare del superbonus del 110% anche le persone fisiche (sempre con il limite di due unità immobiliari per il super ecobonus su singole unità, non sulle parti comuni), per gli interventi anche «su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». La legge di Bilancio 2021, infine, ha prorogato al 31 dicembre 2021 tutti i bonus per la casa, confermando quella che ormai è una consuetudine:

- 50% per il recupero del patrimonio edilizio;

- 50-70-75-80-85% per il sismabonus (proroga al 2021 già prevista);

- 50% per il bonus mobili (limite di spesa, peraltro, aumentato a 16mila euro dai vecchi 10mila euro);

- 36% per il bonus giardini;

- 50-65-70-75-80-85% per l’ecobonus;

- 90% per il bonus facciate.