Nell’eredità si conteggia l’alloggio donato al figlio
Quesito: Mio padre, deceduto senza lasciare testamento, aveva acquistato un appartamento, interamente con denaro proprio, intestandolo a mio fratello. Nell’attuale conteggio della divisione dell’eredità tra me e mio fratello, unici eredi, ho chiesto che venga calcolata anche la somma spesa per l’acquisto della quella casa e che venga defalcata dall’importo spettante a mio fratello, cosa che lui rifiuta. Vorrei sapere se ho ragione.
Risposta: L'intestazione dell’appartamento a uno dei figli può configurare una liberalità indiretta (sulla distinzione con il contratto di donazione, si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 18725 del 7 luglio 2017), in quanto tale soggetta all’azione di riduzione per lesione di legittima. Dimostrata la lesione di legittima, si pone il problema della collazione. La giurisprudenza è orientata nel considerare oggetto della liberalità indiretta non il danaro trasferito al figlio beneficiario dell’acquisto (da intendersi quale debito di valuta), ma l’immobile. Di conseguenza, il “donatario” sarà tenuto a collazionare l’appartamento, oppure la somma corrispondente al valore di mercato di quest’ultimo al momento dell’apertura della successione (si veda, per tutte, Cassazione, sentenza 3 gennaio 2014, n.56).
Insomma, il bene immobile donato in vita da un padre ad uno solo dei suoi figli deve essere conteggiato ai fini della divisione ereditaria.