Rinuncia all’eredità ed effetti nel processo civile
Quesito: In un giudizio a cognizione sommaria, il convenuto muore tra il giorno della discussione e quello della pubblicazione dell’ordinanza (ex articolo 702–ter del Codice di procedura civile) che condanna lo stesso al pagamento di una rilevante somma di denaro. Gli eredi del convenuto deceduto hanno l’obbligo di proporre appello avverso l’ordinanza di condanna, al fine di dichiarare la loro rinuncia all’eredità e di non subire gli effetti pregiudizievoli della cosa giudicata?
Risposta: In caso di decesso di una parte processuale, l’avvocato è obbligato a darne notizia al giudice affinché questi interrompa il processo e gli atti processuali vengano notificati agli eredi. Nel caso in questione è presumibile che tale incombente non sia stato eseguito, vista l’avanzata fase processuale: di conseguenza, la sentenza ha efficacia anche nei confronti degli eredi che ne siano rimasti all’oscuro fino al momento della comunicazione.
Qualora gli eredi del defunto abbiano formalmente rinunciato all’eredità, non pare configurabile un obbligo a proporre appello contro il provvedimento di condanna, mentre è opportuno comunicare tale circostanza alla controparte, in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole determinata dalla soccombenza nella procedura giudiziale. Nel caso in cui, viceversa, gli eredi fossero citati in causa per una fase successiva della procedura, graverebbe su costoro l’obbligo di costituzione ai fini di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva conseguente alla rinuncia.